FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’U.S. FORTE DEI MARMI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.3.2003 INFLITTA ALL’ALLENATORE MADDALONI MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 29 del 6.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’U.S. FORTE DEI MARMI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.3.2003 INFLITTA ALL’ALLENATORE MADDALONI MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 del 6.1.2003) Il Giudice Sportivo squalificava fino al 10 marzo 2003 il tecnico della U.S. Forte dei Marmi Maddaloni Massimiliano per aver questi offeso il direttore di gara, che lo aveva allontanato dal terreno di gioco, minacciando l’arbitro e reiterando le offese (Com. Uff. n. 25 del 10 gennaio 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana respingeva il reclamo presentato nell’interesse del Maddaloni Massimiliano, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risultando la versione arbitrale dettagliata e puntuale e come tale prevalente, ex art. 31 C.G.S., sulla diversa spiegazione offerta con il reclamo. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale l’U.S. Forte dei Marmi sottolineando come fosse stata violata la norma che impone alla Commissione Disciplinare di sentire, per esporre le proprie ragioni, l’incolpato che ne abbia fatto rituale richiesta con il ricorso. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata nulla e di nessun effetto la decisione della Commissione Disciplinare e che conseguentemente gli atti venissero rimessi alla stessa. L’appello è infondato e va pertanto respinto. All’art. 40 C.G.S. viene sancito il diritto dei reclamanti di essere sentiti qualora gli stessi ne facciano richiesta nell’atto di impugnazione. L’art. 30 C.G.S. al comma 4 stabilisce che “non è consentito il contraddittorio tra gli Ufficiali di gara e le parti interessate”. Dagli atti risulta che la società U.S. Forte dei Marmi, nel proprio ricorso presentato alla di essere disponibile “ad un confronto sereno con il direttore di gara”; mai invece ebbe a richiedere espressamente di essere sentiti, secondo le modalità previste dall’art. 40 e dall’art. 30 comma 5 C.G.S.. Pertanto, giustamente la Commissione Disciplinare non ebbe ad effettuare il richiesto confronto fra il tecnico ed il direttore di gara essendo tale tipo di attività vietata dalle norme del C.G.S. nell’ambito del giudizio. Né la richiesta di essere disponibili ad un confronto equivale a richiesta di essere sentiti, costituendo i due istituti situazioni diverse con finalità e con discipline diverse. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’U.S. Forte dei Marmi dei Marmi (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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