FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELL’A.C.P. CAGLIARI CALCETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALLI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELL’A.C.P. CAGLIARI CALCETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALLI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003) Con reclamo del 21.1.2003 l’A.C.P. Cagliari Calcetto ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 208 del 15 gennaio 2003, con la quale era stata inflitta al calciatore Valli Alessandro la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per aver commesso, nel corso della gara Cagliari Calcetto/C.U.S. Chieti dell’11.1.2003, un grave atto di violenza nei confronti di un avversario lontano dall’azione di gioco, a seguito della quale il calciatore colpito aveva riportato un profondo taglio all’arcata sopraccigliare che lo aveva costretto ad abbandonare definitivamente il terreno di gioco. Sosteneva la reclamante che il fallo fosse stato in realtà commesso dal calciatore Valli nel corso di un’azione di gioco, a palla attiva, e non lontano dalla stessa, chiedendo pertanto la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 226 del 24 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il proposto reclamo ed in applicazione dell’art. 32, comma 3, C.G.S., in riforma della decisione impugnata, aggravava la misura della sanzione inflitta al Valli, rideterminando la stessa in sei gare effettive. Secondo la Commissione Disciplinare, non solo le doglianze della reclamante sarebbero risultate infondate, emergendo il comportamento del calciatore Valli con assoluta certezza del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, ma pure il giudice di primo grado avrebbe errato nel non valutare la particolare gravità e gratuità della condotta del Valli stesso, rendendosi così necessario provvedere all’inasprimento della sanzione. Con atto dell’11.2.2003 l’A.C.P. Cagliari Calcetto ha proposto tempestivo appello avverso tale decisione, deducendo sostanzialmente la sproporzione della misura della sanzione irrogata al Valli, anche in relazione a precedenti provvedimenti sanzionatori degli organi di giustizia sportiva, pronunciati in casi analoghi, ed invocando quindi una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. Osserva questa Commissione che la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Valli dall’organo di primo grado appare congrua e sufficientemente rigorosa in relazione alla gravità del fatto commesso, non sussistendo affatto i presupposti per l’inasprimento della stessa disposto dalla Commissione Disciplinare. Ciò, anche in considerazione del fatto che i fatti valutati dall’organo di secondo grado sono stati i medesimi presi in esame dal Giudice Sportivo, non essendo emerso alcun nuovo e/o diverso elemento fattuale nel secondo giudizio e non potendosi, dunque, intravedere, anche in difetto di specifica motivazione sul punto da parte della Commissione Disciplinare, quali siano stati i presupposti per il disposto aggravamento della sanzione. Il reclamo dell’A.C.P. Cagliari Calcetto va quindi, sotto tale profilo, accolto, dovendosi ripristinare la sanzione originaria. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C.P. Cagliari Calcetto di Cagliari riduce la sanzione a n. 4 gare effettive di squalifica. Dispone restituirsi la tassa versata.
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