FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 07/03/2003 n.1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANTONIO CASSANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 6.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 07/03/2003 n.1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANTONIO CASSANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 267 del 6.3.2003) La A.S. Roma S.p.A. propone reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 267 del 6 marzo 2003, che ha confermato la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio Cassano, per aver proferito una frase ingiuriosa nei confronti dei quattro Ufficiali di gara, al termine della gara Udinese/Roma del 23.2.2003. Nel gravame, la ricorrente deduce in primo luogo la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che la Commissione Disciplinare non ha indicato i criteri in base ai quali è stato determinato il livello di offensività della condotta tenuta dal Cassano ed è stata, conseguentemente, quantificata l’entità della sanzione allo stesso irrogata. Sostiene la ricorrente che tale sanzione, sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto all’effettiva rilevanza dell’episodio in esame, configurerebbe una disparità di trattamento in confronto con sanzioni meno severe precedentemente adottate dallo stesso organo di giustizia in fattispecie del tutto simili. La ricorrente prospetta inoltre una diversa versione dei fatti, sostenendo che la pur censurabile frase proferita dal Cassano non era indirizzata ai quattro ufficiali di gara, bensì a quattro occupanti la panchina della squadra giallorossa (che avevano ripetutamente apostrofato il Cassano durante la gara) lamentando che la Commissione Disciplinare non abbia ritenuto di disporre un supplemento di rapporto al riguardo. In conclusione, chiede in via principale la riduzione della squalifica ad una sola giornata effettiva di gara e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata in un’equa sanzione pecuniaria. La C.A.F. osserva che non sussistono dubbi sulla ricostruzione del fatto, puntualmente e chiaramente descritto nel rapporto del quarto ufficiale di gara, che costituisce fonte di prova privilegiata in materia di comportamento dei tesserati. Non merita quindi censura la decisione dei primi giudici di non disporre alcun supplemento di indagine, non ricorrendo nella specie quei presupposti di incertezza che avrebbero giustificato lo svolgimento di ulteriori indagini. Appare invece parzialmente fondato il motivo riguardante la determinazione dell’entità della sanzione. Sul punto la Commissione Disciplinare non ha fornito adeguata motivazione, limitandosi a definire genericamente “grave” l’infrazione commessa dal Cassano, senza indicare su quali modalità e circostanze dell’episodio fosse basata la graduazione della sanzione. Analogamente, per quanto attiene all’eccepita disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie, la delibera impugnata esprime un giudizio di maggior gravità della condotta del Cassano, ma non precisa quali siano i parametri di comparazione adottati. Questa Commissione ritiene che, nel determinare la sanzione, si debba tener conto delle circostanze di tempo e di luogo (dopo il termine della gara, all’uscita dal terreno di giuoco) nonché delle modalità della condotta del Cassano, che non appare minacciosa o improntata a particolare aggressività. Deve anche essere valutato il fatto che l’ingiuria, sebbene indirizzata alla “quaterna” arbitrale, è stata percepita solamente dal quarto ufficiale di gara ed ha quindi avuto una limitata efficacia offensiva, anche rispetto alle intenzioni del Cassano. Considerati i suddetti elementi di valutazione, appare congrua la sanzione di una giornata di squalifica congiuntamente all’ammenda di euro 10.000,00 così determinata in relazione all’importanza della gara cui si riferisce l’infrazione (Campionato di Serie A). Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cassano Antonio alla squalifica ad una giornata effettiva di gara e all’ammenda di e 10.000,00. Dispone la restituzione della tassa versata.
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