FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DELL’U.S. PERDIFUMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERDIFUMO/ DRAGONEA DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DELL’U.S. PERDIFUMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERDIFUMO/ DRAGONEA DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003) L’attuale società reclamante proponeva reclamo dinanzi al competente Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara disputata il 3 novembre 2002 contro il Dragonea, terminata con il punteggio di 1-2 e valida per il Campionato di Promozione campano – Girone D, lamentava alcune irregolarità inficianti il normale corso della gara. In particolare, preso atto che la terna arbitrale originariamente designata era impossibilitata a presenziare regolarmente all’incontro causa un grave incidente stradale che aveva coinvolto l’autoveicolo con cui si stava recando al campo di gara, la Perdifumo lamentava, da una parte, che l’arbitro designato in sostituzione non aveva compilato il documento di sostituzione controfirmato dai due capitani, dall’altra, che il medesimo aveva contravvenuto alla Regola F.I.G.C. n. 6 del Giuoco del Calcio, avendo iniziato la gara con due assistenti arbitrali di parte, sostituiti però una volta che - a 16 minuti dall’inizio dell’incontro - erano giunti gli assistenti ufficialmente designati in sostituzione. Sia il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 43 del 21 novembre 2002) che la Commissione Disciplinare, quest’ultima con la decisione impugnata, hanno giudicato infondate le pretese dell’attuale reclamante, sia in punto di fatto, risultando che il nuovo arbitro designato aveva redatto il modello di sostituzione del collega impossibilitato, regolarmente controfirmato dai capitani ed allegato al referto, che in punto di diritto, non emergendo - quanto alla sostituzione degli assistenti durante l’incontro - un profilo di violazione dell’invocata Regola n. 6. Con il reclamo in trattazione, regolarmente inviato alla società controparte, la Perdifumo, in disparte la deduzione di alcune irregolarità procedurali e di rito, peraltro della necessaria consistenza dal punto di vista fattuale (non potendosi accostare e porre allo stesso piano, ai fini della presidenza del collegio e della sottoscrizione degli atti, l’ordinaria seduta della Commissione Disciplinare in data 20 gennaio 2003 ed una mera audizione istruttoria tenutasi il 23 dicembre 2002), ovvero in quanto irregolarità notoriamente non inficianti la validità della decisione (mancata presenza verbalizzata del rappresentante designato dall’A.I.A. alla seduta della Commissione Disciplinare, in apparente violazione dell’art. 25, comma 9, C.G.S.), torna ad insistere, nel merito, abbandonata la censura (smentita in punto di fatto) della mancata compilazione del modulo di sostituzione, sulla violazione della Regola n. 6 - Decisioni della F.I.G.C., in tema di sostituzione a gara iniziata degli assistenti arbitrali di parte. Ha concluso, dunque, la reclamante chiedendo formalmente, oltre che l’annullamento della decisione di secondo grado per gli accennati vizi procedurali, la ripetizione della gara, causa l’errore commesso dal direttore di gara, ovvero, in subordine, la trasmissione degli atti alla Corte Federale per dirimere la questione interpretativa della predetta Regola. La doglianza non merita adesione, né sussistono, al riguardo, significativi margini di dubbio interpretativo circa la portata della norma richiamata. La Regola n. 6 - Decisioni F.I.G.C. è molto chiara in proposito, recitando, ai punti 8) e 9), che, determinandosi l’assenza degli assistenti ufficiali dell’arbitro designati, il direttore di gara può fruire di assistenti di parte richiedendo a ciascuna società di designare all’uopo un loro tesserato idoneo, ma che se, tuttavia, nel corso della gara sopraggiungono gli assistenti dell’arbitro designati, l’arbitro dovrà provvedere a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali. Orbene, così sembra essere puntualmente accaduto nella fattispecie in questione, una volta sopraggiunti i nuovi assistenti appartenenti alla vicina Sezione di Agropoli, con piena consapevolezza degli organi competenti dell’A.I.A. e senza alcuna irregolarità inficiante. Né, a tal proposito, può ritenersi che la procedura di sostituzione d’urgenza per il tramite del servizio “Pronto A.I.A.” non rientri nell’ambito delle normali procedure di designazione degli ufficiali di gara, seppur accelerate viste le necessità. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il reclamo va, in conclusione, rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Perdifumo di Perdifumo (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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