FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELLA POL. EURO SCIARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIMINNA/ EURO SCIARA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 del 10.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELLA POL. EURO SCIARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIMINNA/ EURO SCIARA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 10.1.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 10 gennaio 2003, giudicando sul reclamo proposto dalla Società Ciminna, rilevava che il calciatore Lombardi Augusto, tesserato per la Pol. Euro Sciara, aveva preso parte alla gara Ciminna/Euro Sciara del Campionato di 3ª Categoria (C.P. Palermo) del 22.12.2002 in posizione irregolare perché, essendo stato espulso nel corso della gara del 15.12.2002, avrebbe dovuto scontare almeno una giornata di squalifica, per il principio dell’automatismo previsto dall’art. 41 n. 2 C.G.S.. Conseguentemente deliberava di infliggere alla Pol. Euro Sciara la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di euro 103,00. Infliggeva inoltre al dirigente accompagnatore della società Sig. Gazzano Carmelo l’inibizione fino al 9.2.2003 ed al calciatore Lombardi Augusto una ulteriore giornata di squalifica. Avverso tale delibera propone ricorso la Polisportiva Euro Sciara, esponendo che per la Società ricorrente sono tesserati tre calciatori di nome Lombardi Augusto, nati rispettivamente il 3.3.1983, il 21.5.1985 ed il 5.9.1985. Il Lombardi Augusto espulso durante la gara Euro Sciara/Roccapalumba del 15.12.2002 era il calciatore nato il 5.9.1985, mentre quello utilizzato nella gara Ciminna/Euro Sciara era il calciatore nato il 3.3.1983. Chiede pertanto che venga ripristinato il risultato conseguito sul campo e che vengano annullate le sanzioni inflitte alla Società, al dirigente ed al tesserato. La C.A.F. rileva che il ricorso è fondato. Risulta invero dagli atti ufficiali, ed in particolare dalle distinte di gara della Società ricorrente, che il calciatore a nome Lombardi Augusto utilizzato nella gara in esame è soltanto omonimo di quello espulso durante la gara Euro Sciara/Roccapalumba del 15.12.2002 ed automaticamente squalificato per almeno una giornata. Dalle differenti date di nascita si ricava trattarsi di altro calciatore, legittimamente utilizzato dalla Pol. Euro Sciara nella gara del 22.12.2002. Si impone pertanto l’annullamento della delibera adottata dai primi giudici, con ripristino del risultato conseguito sul campo e revoca delle sanzioni inflitte alla Società ricorrente ed ai suoi tesserati. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Euro Sciara di Sciara (Palermo), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.
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