FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA S.S.C. GIUGLIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 152/C del 5.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA S.S.C. GIUGLIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 152/C del 5.2.2003) Il Procuratore Federale, con atto del 26 settembre 2001, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la S.S.C. Giugliano Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 6 comma 3 C.G.S. all’epoca dei fatti vigente - ora art. 9, comma 1, C.G.S. - in relazione all’art. 62 comma 2 delle N.O.I.F., per quanto accaduto prima della gara Giugliano/Sant’Anastasia dell’8.4.2001. In tale occasione, secondo le risultanze della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini incaricato del controllo della gara e dei successivi accertamenti dello stesso ufficio, i Signori Esposito Gerardo e Mugavero Giovanni, dirigenti dell’A.C. Sant’Anastasia ed i Signori Manganiello Fabio, Pisano Marco e Matticari Gianni, tesserati della società Sant’Anastasia, erano stati aggrediti e malmenati da persone non identificate. Con delibera del 5 febbraio 2003, pubblicata sul C.U. n. 152/C la Commissione Disciplinare proscioglieva la società Giugliano, rilevando che i fatti contestati non erano minimamente riportati negli atti ufficiali e non trovavano riscontri oggettivi e documentali in rapporti delle forze dell’ordine, referti sanitari o altro. Contro la decisione dei primi giudici ha proposto ricorso il Procuratore Federale, con atto del 7 febbraio 2003. Nel gravame si sostiene che la valutazione degli elementi probatori operata dalla Commissione Disciplinare è completamente erronea, poiché le dichiarazioni accusatorie dei tesserati della soc. S. Anastasia, stante la loro concordanza ed univocità ed in assenza di apparente intento calunniatorio dei denuncianti, sono soffucienti a costituire piena prova dell’aggressione, pur in mancanza di elementi oggettivi di riscontro. Conclude l’appellante per la riforma della decisione impugnata, l’affermazione della responsabilità della S.S.C. Giugliano e l’irrogazione a carico della stessa società dell’ammenda di 3.000,00 euro. La S.S.C. Giugliano ha resistito al ricorso chiedendo la conferma della delibera oggetto di impugnazione. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia privo di fondamento e debba pertanto essere respinto. La denuncia su cui si basa il deferimento, provenendo dalle parti offese della presunta aggressione, dovrebbe trovare conferma - per assumere reale efficacia probatoria – in elementi oggettivi, documentali e testimoniali di provenienza esterna, che nel caso in esame sono totalmente assenti. Anzi, nonostante il decorso di un rilevante lasso di tempo, che avrebbe consentito lo svolgimento di ogni più ampia indagine, non sono state acquisite neppure le dichiarazioni dei calciatori Marco Pisano e Gianni Matticari, non essendosi gli stessi presentati presso la sede della società S. Anastasia nel giorno fissato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini per la loro audizione. Va ancora rilevato che i dirigenti del S. Anastasia Esposito e Mugavero, non chiesero né all’arbitro né al Collaboratore dell’Ufficio Indagini presente allo stadio, di constatare le conseguenze lesive subite dai calciatori aggrediti. Il Collaboratore dell’Ufficio Indagini, dal canto suo, non ritenne necessario assumere l’iniziativa di tale controllo, che avrebbe consentito di acquisire, nell’immediatezza, concreti elementi a sostegno dell’accusa. In tale situazione, manca la prova dei fatti addebitati alla S.S.C. Giugliano, come esattamente affermato dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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