FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELLA POL. NUOVA ROZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE POLO MASSIMILIANO E DELL’AMMENDA DI EURO 154,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it -
8 - APPELLO DELLA POL. NUOVA ROZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE POLO MASSIMILIANO E DELL’AMMENDA DI EURO 154,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)
La Pol. Nuova Rozzano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 27 del 23 gennaio 2003 - relativa all’ammenda comminata alla società ed alla squalifica comminata al calciatore Polo Massimiliano a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara Matteotti/Nuova Rozzano dell’8.12.2002. Il suddetto reclamo, peraltro, non è ammissibile in quanto non rientra fra le ipotesi previste dall’art. 40 n. 7 C.G.S., trattandosi di mera sanzione pecuniaria a carico della società e di squalifica inferiore a dodici mesi a carico del calciatore. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla Pol. Nuova Rozzano di Rozzano (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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