FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DEL F.C. S. ANGELO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ANGELO LE FRATTE/S. ANGELO 2000 DELL’8.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 34 del 22.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DEL F.C. S. ANGELO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ANGELO LE FRATTE/S. ANGELO 2000 DELL’8.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 34 del 22.1.2003) Il F.C. S. Angelo 2000 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata avverso la regolarità della gara S. Angelo Le Fratte/S. Angelo 2000, disputata l’8 dicembre 2002 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone “A” e terminata con il risultato di 2-2, per avere la società C.S. S. Angelo Le Fratte fatto partecipare alla gara i calciatori Spagna Nando, Sabia Vito Antonio, Collazzo Gianluca e Volda Alessandro in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 22 gennaio 2003, rilevando che solo il calciatore Volda non era in posizione regolare, perché non risultato tesserato per la società C.S. S. Angelo Le Fratte, ma che lo stesso non aveva preso parte alla gara, ancorché fosse stato iscritto nella distinta, respingeva il reclamo. Il F.C. S. Angelo 2000 ha proposto appello avverso tale decisione. La C.A.F. deve dichiarare inammissibile l’appello per tardività. La decisione appellata, infatti, è stata pubblicata, come si è rilevato, sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 22 gennaio 2003. Il reclamo, quindi, doveva essere proposto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nel termine di sette giorni da tale data. Esso è stato invece proposto (spedito) il 30 gennaio 2003 e, quindi, tardivamente. La tassa di reclamo, stante la inammissibilità dell’appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S. Per tardività, l’appello come sopra proposto dal F.C. S. Angelo 2000 di S. Angelo Le Fratte (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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