FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOSARESE/STIENTESE DEL 15.12.2002 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 28 del 2.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOSARESE/STIENTESE DEL 15.12.2002 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 28 del 2.1.2003) Con ricorso in data 24.2.2003, il Presidente della F.I.G.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 28 del 2 gennaio 2003, che ha disposto la ripetizione della gara fra la G.S.G. Bosarese e la Polisportiva Stientese valida per il Campionato di 2ª Categoria - Girone G del Comitato Regionale Veneto, chiedendo che ad entrambe le squadre, ai sensi dell’art. 12 comma 2 C.G.S., venga applicata la punizione sportiva della perdita della gara. Il fatto risale al 15.12.2002 quando, al 33° minuto di gioco del secondo tempo dell’incontro fra le due suindicate società, sul campo della Bosarese, in seguito ad una rissa scoppiata sul terreno di gioco fra calciatori e dirigenti delle due squadre che si protraeva per circa 7-8 minuti, il direttore di gara, constatata l’impossibilità di portare a termine la partita, ne ha decretato la sospensione. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto ha, come si è detto, disposto la ripetizione della gara ritenendo che il provvedimento di sospensione fosse stato adottato senza aver prima tentato con altri mezzi di sedare il tafferuglio e quindi in modo non conforme alle disposizioni regolamentari. Ritiene questa Commissione d’Appello che il ricorso del Presidente federale debba essere accolto, innanzi tutto perché la decisione del Giudice Sportivo non appare legittimamente adottata in quanto trattasi di materia rimessa esclusivamente alla discrezionalità del giudice di gara e non soggetta a riesame da parte degli organi di giustizia sportiva; nel merito poi, dal referto del giudice di gara risulta che il provvedimento di sospensione è stato adottato correttamente a seguito della situazione di eccezionale violenza che si era venuta a creare sul terreno di gioco e sugli spalti, di talché l’arbitro ha esercitato legittimamente i poteri previsti dall’art. 64 N.O.I.F. e dalla Regola n. 5 delle Regole del Giuoco del Calcio. Considerato infine che la responsabilità per l’accaduto va ascritta ad entrambe le società in considerazione della partecipazione quasi totale dei calciatori e dei dirigenti alla rissa, appare corretto comminare sia alla Bosarese che alla Stientese la punizione sportiva della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della F.I.G.C. annulla l’impugnata delibera, infliggendo la punizione sportiva di perdita della gara suindicata per 0-2 ad entrambe le società.
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