FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’A.C. S. LAZZARO R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARAGNOLE/ S. LAZZARO R. DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 32 del 29.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’A.C. S. LAZZARO R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARAGNOLE/ S. LAZZARO R. DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 29.1.2003) Dal rapporto della gara Maragnole/S. Lazzaro del 22.12.2002 risultava che al 38° del 2° tempo l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara. Motivava tale decisione con il fatto di essere stato colpito, anche se in modo involontario, al labbro superiore con tagli e fuoriuscita di sangue a seguito di una mischia e che conseguentemente non aveva un animo né sereno né tranquillo per dirigere in piena libertà e con autonomia decisionale. Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, ai sensi dell’art. 12 comma 1 C.G.S., deliberava di infliggere alla Società Maragnole la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0 a favore del S. Lazzaro. Contro tale decisione ricorreva la U.S. Maragnole deducendo che non si poteva affermare che vi fosse stata una furiosa contestazione e tantomeno una rissa, chiedendo l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo e la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto, sentito personalmente l’arbitro che ha dichiarato di aver deciso la sospensione perché non si sentiva più nelle condizioni psico-fisiche per continuare ad arbitrare, constatato che l’alterazione dello stato psicologico dell’arbitro era stata determinata da un colpo assolutamente involontario e che, pertanto, la decisione dell’arbitro di non proseguire l’incontro non era oggettivamente addebitabile alla U.S. Maragnole accoglieva il reclamo e disponeva la ripetizione della gara. Il Comunicato Ufficiale contenente la delibera della Commissione Disciplinare è il numero 32 del 29 gennaio 2003, in tale data pubblicato ed affisso all’albo. Avverso tale delibera ha proposto reclamo alla C.A.F. la A.C. S. Lazzaro R. con lettera spedita il 6.2.2003. Dagli atti di causa emerge che l’appello è stato inviato oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione della Commissione Disciplinare, termine fissato dall’art. 33 n. 2 C.G.S. e che, come noto, è perentorio. Rileva, inoltre, la Commissione che la reclamante ha omesso l’invio di copia dei motivi di appello alla società controparte, contravvenendo al principio del contraddittorio, in violazione dell’art. 29 comma 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 n. 2 C.G.S., per mancato invio della copia dei motivi alla controparte e per tardività, l’appello come sopra proposto dall’A.C. S. Lazzaro R. di Vicenza ed ordina incamerarsi latassa versata.
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