FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELLA POL. TRAGLIATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL 15.12.2007 DEL CALCIATORE COPPOTELLI ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 46 del 30.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELLA POL. TRAGLIATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL 15.12.2007 DEL CALCIATORE COPPOTELLI ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 46 del 30.1.2003) Il Sig. Coccioletti Giuseppe in qualità di presidente della Polisportiva Tragliata ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 gennaio 2003 con la quale, in relazione alla gara Ponte Galeria/Tragliata del 15.12.2002 (Campionato di 2ª Categoria), è stata confermata al calciatore Coppotelli Alessio la squalifica fino al 15.12.2007. La ricorrente ribadisce la tesi, già sostenuta nel precedente giudizio avanti alla Commissione Disciplinare, secondo cui, a colpire il direttore di gara non sarebbe stato il Coppotelli bensì un altro calciatore e precisamente il numero 10 Pellei Paolo. Le argomentazioni poste a base di tale tesi non sembrano tali da poter sovvertire il giudizio della Commissione Disciplinare, essendo prive di qualsiasi sostegno probatorio ed in netto contrasto con gli atti ufficiali di gara; in particolare con le dichiarazioni rese dall’arbitro davanti alla Commissione stessa alla quale ha ribadito di essere assolutamente certo dell’identificazione del Coppotelli come l’autore dell’aggressione a suo danno. Ritiene peraltro questa Commissione d’Appello che la sanzione inflitta al calciatore, pur non ignorando la gravità del fatto, appare eccessivamente afflittiva, onde può essere congruamente ridotta. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Tragliata di Testa di Lepre Fiumicino (Roma) riduce al 30.6.2006 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Coppotelli Alessio. Dispone restituirsi la tassa versata.
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