FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELL’ALLENATORE CASTIELLO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 7.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELL’ALLENATORE CASTIELLO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 99 del 7.2.2003) Il Sig. Marco Archiero, Assistente dell’arbitro della gara Astrea/Sansovino del 29.1.2003 valida per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti, riferiva nel proprio rapporto che al 25° del secondo tempo, ad azione in svolgimento, una persona che indossava la tuta sociale della Società Astrea, indebitamente entrato sul terreno di giuoco, gli aveva rivolto una espressione ingiuriosa. Detta persona era stata identificata dall’Assistente con colui che, durante il riconoscimento delle squadre, si era qualificato come Castiello Gino, primo allenatore della Società Astrea. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con delibera del 31.1.2003, squalificava fino al 28.2.2003 il Sig. Castiello Luigi, allenatore della Soc. Astrea, perché, in corso di squalifica comminatagli con C.U. n. 81 dell’8.1.2003, sostava indebitamente nel recinto di gioco e rivolgeva ad un assistente arbitrale espressione offensiva. Il Castiello proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, sostenendo di non essere stato presente alla gara, come da cerficiato rilasciato in seguito a visita medica effettuata a Benevento “nelle prime ore del pomeriggio” del 29.1.2003, con prognosi di 3 giorni di riposo. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione del 7.2.2003, respingeva il reclamo. Ricorre il Castiello avverso tale decisione, riproponendo le difese già svolte nel precedente grado di giudizio, vale a dire l’impossibilità di trovarsi a Roma al momento della gara (attestata dal certificato medico prodotto) e chiedendo la revoca della squalifica inflittagli. La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato. Invero la decisione impugnata è correttamente fondata sulle risultanze degli atti ufficiali ed in particolare sul referto dell’Assistente dell’Arbitro, nel quale sono chiaramente precisate le circostanze che hanno consentito l’identificazione certa del ricorrente. Poiché nell’ordinamento calcistico gli atti degli ufficiali di gara sono, in relazione a quanto avvenuto in campo e caduto sotto la diretta percezione degli stessi, fonte di prova privilegiata ex art. 31 lett. a) 1 C.G.S., che non può essere inficiata da documenti di diversa provenienza, nonostante gli stessi si pongano in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali, si deve quindi ritenere incontestabile l’identificazione del ricorrente come autore del fatto. La decisione impugnata, pertanto, è immune da censura e deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’allenatore Castello Luigi e dispone incamerarsi la tassa versata.
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