FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELL’A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORTORICI/ GIARRE DEL 29.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 41 del 19.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELL’A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORTORICI/ GIARRE DEL 29.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 19.2.2003) L’A.S. Giarre Calcio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 41 del 19 febbraio 2003 con la quale è stato rigettato l’appello diretto ad ottenere la vittoria “a tavolino” della partita Tortorici/Giarre del Campionato di Eccellenza Girone B svoltasi il 21.1.2003, avendo l’U.S. Tortorici impiegato il calciatore Regina Luciano malgrado fosse stato squalificato. L’attuale ricorrente sostiene che la decisione è palesemente errata non avendo tenuto conto della presunzione assoluta di conoscenza del Comunicato Ufficiale riportante il provvedimento di squalifica. Ritiene la C.A.F. che il ricorso in esame vada accolto. Risulta infatti dagli atti ufficiali che il calciatore Regina Luciano è stato ammonito nel corso della gara Tortorici/Modica del 22.12.2002 e che, essendo già diffidato, è stato squalificato per una gara per recidività in ammonizioni dal Giudice Sportivo. Risulta inoltre che il provvedimento di squalifica è stato regolarmente pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 32 bis in data 27.12.2002, a cura del competente Comitato Regionale Sicilia e che, ciò nonostante, il calciatore Regina ha preso parte alla gara Tortorici/Giarre del 29.12.2002. Va ribadito che l’unico mezzo valido di conoscenza dei comunicati ufficiali è rappresentato dall’affissione nell’albo istituito presso i Comitati Regionali, mentre tutti gli altri eventuali tipi di comunicazione quali fax, e-mail e simili, non essendo previsti dalle norme regolamentari vigenti, non hanno alcun valore ufficiale e vanno intesi, qualora vengano comunque inviati, quali meri atti di cortesia. Conseguentemente l’impossibilità materiale di conoscenza in tempo utile il contenuto del Comunicato ufficiale non sana la mancata osservanza dei provvedimenti in esso riportati. A norma del comma 5 dell’art. 12 C.G.S. lettera a) ne deriva la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società che abbia impiegato calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare alla gara stessa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Giarre Calcio di Giarre (Catania), annulla l’impugnata delibera infliggendo all’U.S. Tortorici la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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