FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELLA S.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTARCANGIOLESE/EDILCERAMICHE CALCIO PZ DELL’1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELLA S.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTARCANGIOLESE/EDILCERAMICHE CALCIO PZ DELL’1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003) Con ricorso del 5.2.2003 la S.S. Santarcangiolese ha proposto appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, respingendo il reclamo, aveva confermato la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e dell’ammenda di e 250,00 inflitte alla società reclamante, nonché la squalifica per ulteriori tre giornate al calciatore Alessio Giordano, in relazione alla gara del Campionato di Eccellenza S.S. Santarcangiolese/Edilceramiche Calcio PZ dell’1.12.2002, all’esito del procedimento d’ufficio instaurato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata ai sensi degli artt. 12 comma 4 e 24 comma 5/a C.G.S.. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, rilevato che al calciatore Alessio Giordano, nato il 10.8.1980, tesserato per la società Santarcangiolese, era stata inflitta con C.U. del 21.11.2002 la squalifica per due gare in quanto indebitamente impiegato nella gara del Campionato Regionale Juniores Santarcangiolese/R. Lauria disputata il 12.11.2002, gara e campionato ai quali non poteva né può partecipare per limiti di età; ritenuto che, nonostante la squalifica di due giornate da scontare nel campionato di appartenenza di Eccellenza, il calciatore suddetto ha preso parte alla gara Santarcaangiolese/Edilceramiche PZ; all’esito del procedimento d’ufficio instaurato ai sensi degli artt. 12 comma 4 e 24 comma 5/a C.G.S., ha deliberato di infliggere alla Santarcangiolese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, comminando alla Società l’ammenda di e 250,00 e squalificando il calciatore Alessio Giordano per ulteriori tre giornate. La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul C.U. n. 35 del 29 gennaio 2003, ha respinto il reclamo proposto dalla S.S. Santarcangiolese, confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare rilevava inoltre che “...la società reclamante non ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara del Campionato Juniores S.S. Santarcangiolese/R. Lauria, contenente anche la squalifica a carico del tesserato, nonostante lo stesso fosse impugnabile davanti alla Commissione Disciplinare (e non come erroneamente asserito dalla reclamante precluso ai sensi dell’art. 41 C.G.S.)”; e che “...ai sensi dell’art. 17 C.G.S. le sanzioni di squalifica comunque irrogate vanno scontate puntualmente o nel campionato al quale si riferiscono o, per la parte residua nei campionati successivi e ciò in applicazione del principio della effettività della sanzione”. La Società appellante censura innanzi alla C.A.F. la decisione della Commissione Disciplinare per violazione del “principio dell’uniformità sanzionatoria”; nonché per violazione o falsa applicazione dell’art. 41 C.G.S. in riferimento sia alla ritenuta impugnabilità della decisione del Giudice Sportivo, sia al combinato disposto dell’art. 17 C.G.S., comma 3 e 6. Il ricorso è infondato e va rigettato. Quando al primo motivo di gravame la S.S. Santarcangiolese deduce la violazione del “principio di uniformità sanzionatoria” avendo il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata inflitto sanzioni diverse, in analoghi casi, che, peraltro, vedevano coinvolta la stessa società e sovente lo stesso calciatore. La C.A.F. rileva in proposito che il motivo di doglianza è irrilevante ed infondato. Infatti, il “principio” richiamato dalla Società appellante attiene al valore del “precedente giurisprudenziale”, ma non determina alcun vincolo giuridicamente rilevante per gli Organi di Giustizia Sportiva, tanto più in casi, come quello in specie, in cui si censura la difformità di valutazione da parte del Giudice Sportivo di fatti e situazioni che con la fattispecie in esame hanno in comune soltanto gli stessi protagonisti, i quali, peraltro, hanno in ipotesi beneficiato dei presunti comportamenti omissivi del Giudice Sportivo. Con ulteriore motivo di gravame, la Società reclamante deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 41 C.G.S. in riferimento sia alla ritenuta impugnabilità della decisione del G.S., sia al combinato disposto dell’art. 17 C.G.S., commi 3 e 6. Anche questi motivi di doglianza sono irrilevanti ed infondati. Dagli atti del procedimento risulta pacifico che la Santarcangiolese non ha impugnato la decisione, pubblicata nel C.U. del 21 novembre 2002, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, aveva inflitto al calciatore Alessio Giordano la squalifica per due gare in quanto indebitamente impiegato nella gara del Campionato Regionale Juniores Santarcangiolse/R. Lauria disputata il 12.11.2002, gara e campionato ai quali non poteva né può partecipare per limiti di età; pertanto, ai fini del decidere, risulta del tutto irrilevante la deduzione della Società reclamante. Quando alla pretesa violazione dell’art. 41 comma 1 C.G.S. in riferimento al richiamo all’art. 17 comma 3 e 6 C.G.S., la censura appare del tutto generica, limitandosi la Società reclamante ad affermare di “non condivide[re] l’interpretazione data dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Basilicata sulle modalità di esecuzione della sanzione inflitta al tesserato Giordano Alessio”. Sul punto, peraltro, l’orientamento della C.A.F., cui si è uniformata la Commissione Disciplinare, è consolidato nel ritenere che, in applicazione del principio di “effettività della sanzione” (cfr. C.A.F. 7.3.2002 Appello Pol. Zollino C.U. n. 25/C), la sanzione, intanto può essere scontata nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri nei limiti di età per la stessa previsti (cfr. ex plurimis, C.A.F. 7.3.2002 Appello S.C. Verdenero, C.U. n. 25/C). Pertanto, correttamente la Commissione Disciplinare, con decisione immune da vizi logici e giuridici, ha “rilevato che il calciatore Alessio Giordano non aveva i limiti di età richiesti per la partecipazione a gare del Campionato Juniores, e quindi lo stesso non può scontare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nel Campionato Regionale Juniores e che pertanto la squalifica deve essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra”. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Santarcangiolese di Sant’Arcangelo (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it