FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’U.S. MASSETANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECALVOLI/MASSETANA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 29 del 6.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’U.S. MASSETANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECALVOLI/MASSETANA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 del 6.2.2003) In occasione della gara Montecalvoli/Massetana del Campionato di Promozione Toscana del 22.12.2002, il direttore di gara originariamente designato dall’organo tecnico competente, a causa di un impedimento fisico, presentandosi negli spogliatoi, comunicava alla società ospitante sia la sua indisponibilità fisica sia la tempestiva attivazione del servizio “Pronto A.I.A.” al fine di avere la designazione di un altro arbitro. Alle ore 14,30 si presentava presso l’impianto sportivo il “nuovo” arbitro e la gara iniziava regolarmente alle ore 14.45. Al termine della gara, per puro scrupolo l’arbitro provvedeva ad attivarsi, come previsto dall’art. 67 N.O.I.F. in caso di “assenza dell’arbitro designato” e richiedeva la sottoscrizione dell’accettazione da parte dei dirigenti e capitani delle squadre. I tesserati del Montecalvoli aderivano all’invito, quelli dell’odierna reclamante Massetana non si presentavano. Il Giudice Sportivo, a seguito di reclamo dell’U.S. Massetana, esaminati gli atti, ordinava la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 67 N.O.I.F., Com. Uff. 25 del 10 gennaio 2003. La Commissione Disciplinare, ritualmente adita dalla U.S. Montecalvoli, con ampia e dettagliata motivazione, accoglieva il reclamo, sottolineando la differenza di fattispecie esistente tra il caso previsto dall’art. 67 N.O.I.F. “assenza dell’arbitro designato” e, quella in esame, di successiva designazione di nuovo arbitro. È evidente che in Montecalvoli/Massetana siamo nella seconda ipotesi e pertanto l’arbitro non era tenuto ad ottenere l’accettazione della direzione della gara, avendo il “Pronto A.I.A.” - organo tecnico preposto a tale servizio - provveduto ad una nuova designazione a seguito di indisponibilità del direttore di gara inizialmente indicato. L’appello, pertanto, non è fondato e va respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Massetana di Massa Marittima (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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