FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 5e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’U.S. VIRTUS ISPICA IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATINEI CONFRONTI DELLA POL. JUVE COSMOS COMISO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 36 del 15.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 5e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’U.S. VIRTUS ISPICA IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATINEI CONFRONTI DELLA POL. JUVE COSMOS COMISO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 15.1.2003) La U.S. Virtus Ispica, con comunicazione del 7.2.2003, ha proposto reclamo alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, Com. Uff. 36, pubblicato il 16 gennaio 2003, che ha inflitto alla società Pol. Juve Cosmos l’ammenda di euro 450,00 a seguito di deferimento del Presidente dello stesso Comitato Regionale, per violazione delle norme vigenti in materia di tesseramento, avendo la deferita richiesto il tesseramento del calciatore Callea Roberto, nato il 16.3.1961, già tesserato dal 2.10.2002 con la qualifica di “allenatore di base” in favore della U.S. Iblea Pedalino. L’attuale reclamante, evidenziando l’irregolarità della posizione del calciatore Callea nelle gare di Campionato provinciale di Calcio a Cinque di Ragusa, richiede alla C.A.F. l’adozione di provvedimenti sanzionatori “sconfitta a tavolino, in subordine penalizzazione di punti in classifica” riferiti al predetto campionato, nei confronti della Juve Cosmos. L’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 29.1 C.G.S. per carenza di legittimazione della reclamante. Il provvedimento appellato dalla reclamante è una sanzione pecuniaria inflitta alla Pol. Juve Cosmos, pertanto solo quest’ultima è legittimata ad avversare tale provvedimento. I reclami e gli appelli relativi alla regolarità di svolgimento di gare sono disciplinati nei modi e nei tempi da specifica normativa, pertanto la Virtus Ispica in altri modi e termini avrebbe potuto esercitare i suoi diritti. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S. Per mancanza di legittimazione della reclamante, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Virtus Ispica di Ispica (Ragusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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