FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELLA F.S. SESTRESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 PER LA PARTECIPAZIONE A PIÙ GARE DEL CALCIATORE ALESSI SANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 30 del 13.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELLA F.S. SESTRESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 PER LA PARTECIPAZIONE A PIÙ GARE DEL CALCIATORE ALESSI SANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 30 del 13.2.2003) Il Presidente del Comitato Regionale Liguria deferiva il Signor Lupis Giuseppe, Presidente della Società F.S. Sestrese Calcio 1919 e la F.S. Sestrese Calcio 1919 per rispondere della violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in relazione all’art. 12/5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver impiegato, nelle seguenti gare del Campionato di Eccellenza: - Sestrese Calcio 1919-Lerici del 06.10.02; - Loanesi F.S.-Sestrese Calcio 1919 del 13.10.02; - Sestrese Calcio 1919-Sestri Levante del 20.10.02; - Sestrese Calcio 1919-Finale del 10.11.02; - Sestrese Calcio 1919-Busalla Calcio del 24.11.02; - Genoa Club Mignanego-Sestrese Calcio 1919 del 01.12.02; - Albenga-Sestrese Calcio 1919 del 08.12.02; il calciatore Alessi Sandro in posizione irregolare di tesseramento. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, infliggeva alla F.S. Sestrese Calcio la sanzione sportiva della penalizzazione di 10 punti nella classifica della corrente stagione sportiva, ex art. 13.1 lett. f) C.G.S., e al Signor Lupis, riconoscendogli la buona fede, la sanzione dell’ammonizione, ex art. 14.1. lettera a) C.G.S.. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la F.S. Sestrese Calcio 1919 sostenendo in sintesi come il riconoscimento della buona fede giustificasse comunque l’applicazione di una più equa sanzione anche in relazione all’apporto, invero minimo e per pochi spezzoni di partita, effettivamente determinato dall’utilizzo del calciatore. Contestava altresì il ricorso a meccanismi matematici, comunque troppo penalizzanti quali quello applicato, e cioè della penalizzazione di 10 punti nella classifica nella corrente stagione sportiva, conquistati nelle sette partite cui prese parte il calciatore in posizione irregolare di tesseramento. Chiedeva che la sanzione venisse annullata o comunque equitativamente ridotta. L’appello va parzialmente accolto relativamente alla sola riduzione della sanzione inflitta. La competente Commissione, essendo decorso il termine di quindici giorni dallo svolgimento delle gare previste dall’art. 42.3 C.G.S., (e che avrebbe potuto portare, a seguito di reclamo, alla modifica dei risultati conseguiti sul campo ex art. 12.1. C.G.S.), bene ha inteso il deferimento fatto dal Presidente del Comitato Regionale, quale denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 42.7. e dell’art. 13, lettere b/f C.G.S.; e ciò allo scopo di salvaguardare anche la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dall’utilizzazione di un calciatore non avente titolo. Né può essere invocata, nella specie, la mancanza di colpa nel comportamento tenuto dalla società reclamante, legittimo essendo il rimprovero mosso ai suoi responsabili di non aver svolto i dovuti accertamenti sulla posizione dei suoi atleti, e del Lupis in particolare, in vigenza dell’assolutezza del principio di presunzione legale di conoscenza, quale quello del regolare tesseramento. Ulteriore principio consolidato di questa Commissione d’Appello Federale è quello che il calciatore, non regolarmente tesserato inficia, con la sua partecipazione, tutte le gare che disputa prima che la sua posizione sia regolarizzata. Risulta quindi integrata la fattispecie di responsabilità della società per l’indebito utilizzo del calciatore Alessi nelle 7 gare di cui al deferimento previsto dalle norme federali; residua pertanto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni. Nel modulare le sanzioni a carico delle società ai sensi dell’art. 13 C.G.S., il legislatore ha lasciato ampia discrezionalità agli organi giudicanti nella individuazione di quella ritenuta concretamente applicabile. Vista l’indubbia particolare rilevanza dell’accaduto, tenuto conto della categoria della società, del numero delle gare coinvolte, delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato, nonché per la stessa opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la Commissione condivide la scelta adottata di Giudici di prima istanza, e quindi il riferimento della penalizzazione di punti in classifica (comunque non la più grave) fra le diverse tipologie di sanzioni previste dall’art. 13 C.G.S.. La richiamata disposizione, indubbiamente meno afflittiva di quella di cui all’art. 12 C.G.S. consente, in presenza di circostanze specifiche e di particolare rilevanza, di modulare la pena in base a principi che permettano una valutazione oggettiva e che comunque tengano conto anche del principio di equità. Tanto premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per la riduzione della sanzione applicata, tenuto conto della buona fede e del comportamento complessivo tenuto dalla società. Orbene, ritiene il Collegio che tali situazioni non possano non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione; fermo restando, come già detto, il corretto principio della sua comminazione in base alla penalizzazione dei punti in classifica. Né può sottacersi, a fronte di questi elementi di carattere oggettivo, la valorizzazione, nel particolare caso specifico, del principio di equità, tenuto conto che a questi comportamenti antiregolamentari, è conseguita una sanzione di gravità addirittura maggiore di quella prevista per altre gravi infrazioni (quali ad esempio, l’illecito sportivo, il doping), determinando uno squilibrio di pena rispetto a violazioni di certo non più lievi. Pertanto si ritiene equo applicare la penalizzazione di un punto per ogni partita disputata dal calciatore in posizione irregolare di tesseramento, e quindi di 7 punti di penalizzazione. Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo della società, e quindi riducendo la sanzione inflitta in primo grado, ritiene di poter applicare nei confronti della società F.S. Sestrese Calcio 1919 la penalizzazione di sette punti in classifica, risultando equa la riduzione di tre dei punti di penalizzazione inflitti. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Sestrese Calcio 1919 di Genova, riduce a n. 7 punti la penalizzazione in classifica già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.
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