FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 9e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELL’U.S. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 31 del 20.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 9e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELL’U.S. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 31 del 20.2.2003) Con atto del 17.2.2003 il Presidente del Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso lo stesso Comitato Regionale la U.S. Bojano per aver consentito al calciatore Giancola Alessio, benché non regolarmente tesserato, di prendere parte alle gare U.S. Bojano/A.S. Olimpic dell’8.12.2002, U.S. Bojano/Pol. S.S. Pietro e Paolo del 22.12.2002 e S.C. Team Campobasso/ U.S. Bojano del 5.1.2003. A seguito di detto deferimento il Giudice Sportivo di 2° Grado, rilevata l’irregolarità della posizione del Giancola, infliggeva alla società la sanzione della perdita di ciascuna delle tre gare con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 31 del 20 febbraio 2003). Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la U.S. Bojano rilevando che il deferimento era avvenuto senza comunicazione alcuna da parte della Presidenza del Comitato Regionale e/o del Giudice Sportivo, di talché il relativo procedimento si era svolto senza possibilità alcune di rimettere proprie memorie difensive e comunque di prendervi parte. Rilevando, inoltre, che il deferimento era avvenuto a distanza di oltre 15 giorni dallo svolgimento di ciascuna delle gare all’origine del deferimento stesso. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della decisione ed il conseguente ripristino dei risultati conseguiti sul campo. Alla seduta del 24 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della U.S. Bojano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e merita accoglimento. In effetti, a norma dell’art. 42, comma 4, C.G.S. che ricalca peraltro l’art. 25, comma 5, dello stesso Codice, il deferimento per posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Non può darsi torto alla società appellante, pertanto, allorché rileva, con riferimento a gare dei giorni 8 e 22 dicembre 2002 e 5 gennaio 2003, che il deferimento del Presidente del Comitato Regionale Molise C.G.S., avvenuto il 17.2.2003, e cioè a distanza di oltre un mese dall’ultima delle tre gare chiamate in causa, è tardivo. Ne consegue che l’appello proposto va, come già rilevato, accolto, senza che sia necessario, alla luce della condivisione del motivo di appello prima indicato, prendere in esame l’altro. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. l’accoglimento dell’appello comporta la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Bojano di Bojano (Campobasso) annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, i risultati conseguiti in campo nelle gare di Campionato Regionale Giovanissimi, Bojano/Olimpic 2-1 dell’8.12.2002, Bojano/S.S. Pietro e Paolo 2-1 del 22.12.2002 e Team Campobasso/Bojano 0-1 del 5.1.2003. Dispone restituirsi la tassa versata.
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