FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FOGGIA/COSMANO DEL 6.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 27.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FOGGIA/COSMANO DEL 6.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 27.2.2003) Con ricorso del 7.2.2003 la G.C. Cosmano Sport ha adito il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - chiedendo che, in relazione alla gara del Campionato Regionale Giovanissimi disputata in data 6.2.2003 con il Foggia Calcio, fosse accertata la posizione irregolare dei calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco - in quanto tesserati, in assenza di deroga del Presidente federale, per il Foggia Calcio, pur minori di anni 16 e non residenti con la famiglia nella regione Puglia, né in provincia di altra regione confinante con quella di Foggia, quindi in contrasto con quanto previsto dall’art. 40, comma 3, N.O.I.F. - e fossero quindi assunti i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 27 febbraio 2003, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - rilevando che alla gara in oggetto avrebbero partecipato nelle file del Foggia Calcio i calciatori Liccardi e Turco, il tesseramento dei quali si appaleserebbe in contrasto con la citata N.O.I.F., ha inflitto: al Foggia Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2; ai calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2003; al Sig. Mario De Vivo, nella sua qualità di accompagnatore ufficiale, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 31.7.2003; ha mandato, infine, al competente Comitato per l’annullamento e conseguente eliminazione dei cartellini relativi ai due nominati calciatori. Con atto del 5.3.2003, spedito in data 6.3.2003, il Foggia Calcio ha appellato tale decisione, allegando che il calciatore Liccardi sarebbe residente dal 10.10.2002 nel Comune di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia (producendo il relativo certificato di residenza) e che il calciatore Turco non avrebbe preso parte alla gara del 6.2.2003 giocata con il Cosmano Sport. Chiede, pertanto, in riforma dell’appellata decisione, il ripristino del risultato della partita acquisito sul campo e l’annullamento delle sanzioni inflitte a calciatori ed al dirigente accompagnatore. Resiste al proposto appello la G.C. Cosmano Sport, con il deposito di controdeduzioni scritte e produzione di documentazione atta a comprovare l’irregolare tesseramento dei nominati calciatori. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia in parte fondato ed in parte allo stato non definibile, dovendo prima essere risolta dal competente Comitato Regionale la pregiudiziale questione relativa allo stato del tesseramento del calciatore Liccardi. Va premesso, infatti, che questa Commissione è competente a giudicare unicamente in ordine alla regolarità della posizione dei calciatori Liccardi e Turco nella gara disputata in data 6.2.2003 tra il Foggia Calcio e il Cosmano Sport, non essendole consentito di avere cognizione su fatti che esulino da quelli strettamente relativi al regolare svolgimento della suddetta gara. Da questo punto di vista, quindi, appare chiaro che l’eventuale posizione irregolare del calciatore Turco, in relazione alla gara de qua, non potrebbe comunque essere sanzionata, in quanto risulta dal referto arbitrale che lo stesso, inserito in distinta con il n. 12 come giocatore di riserva, non è poi stato effettivamente utilizzato nel corso della gara (art. 12, comma 5, C.G.S.). Deve pertanto procedersi all’annullamento dell’impugnata delibera, nella parte relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Emiliano Turco. Diversamente, per quanto concerne la posizione del calciatore Domenico Liccardi, questa Commissione non risulta competente a giudicare della regolarità del tesseramento dello stesso, essendo tale attività funzionalmente demandata, anche in considerazione della necessità di valutazione dei documenti anagrafici prodotti dalle parti del giudizio, al Comitato Regionale di appartenenza delle società de quibus. Ponendosi, peraltro, la questione dello stato del tesseramento del calciatore Liccardi come antecedente logico della valutazione della regolarità della posizione dello stesso in relazione alla gara in oggetto, il relativo giudizio deve essere sospeso, stante la natura pregiudiziale della citata questione ed in attesa della sua definizione, che preclude allo stato di questa Commissione ogni ulteriore decisione in ordine alla regolarità della gara del 6.2.2003, dovendosi ordinare al Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di procedere all’accertamento dello stato del tesseramento del calciatore Domenico Liccardi, anche sulla base dei certificati prodotti in giudizio dalle parti. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come sopra proposto dal Foggia Calcio di Foggia, così decide: - in accoglimento annulla l’impugnata delibera per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.2003 al calciatore Turco Emiliano; sospende il giudizio nel resto ordinando l’invio degli atti al Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica perché accerti lo stato del tesseramento del calciatore Liccardi Domenico, sulla base dei certificati prodotti dalle parti.
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