FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it – 13 – APPELLO DEL P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARDOR SALES/GRAVINA DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 26.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it - 13 - APPELLO DEL P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARDOR SALES/GRAVINA DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 26.2.2003) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 40 del 12 febbraio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, preso atto delle risultanze del referto arbitrale della gara P.G.S. Don Bosco Ardor Sales/Gravina, disputata in data 9.2.2003, dal quale risulta che detta gara è stata sospesa dall’arbitro al 7’ del 1° tempo a causa del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione del terreno di giuoco, ha inflitto alla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales la sanzione sportiva della perdita per 0 a 2 della medesima gara. Con reclamo del 18.2.2003 la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha impugnato avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia la suddetta decisione, invocando per il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione la causa di forza maggiore, quale esimente della propria responsabilità, e chiedendo quindi che fosse disposta la ripetizione della gara. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 26 febbraio 2003 l’adita Commissione Disciplinare ha dichiarato improponibile il proposto reclamo, rilevando l’impossibilità di procedere ad un suo esame nel merito, motivando che la reclamante non avrebbe “debitamente rispettato in primo grado le norme procedurali previste in materia (art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S.)”. Con atto del 5.3.2003 la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha appellato tale decisione, chiedendone l’annullamento con rinvio all’organo competente per la decisione di merito. Si duole, la ricorrente, dell’errata applicazione operata dalla Commissione Disciplinare dell’art. 24 C.G.S., sottolineando come il Giudice Sportivo si fosse pronunciato d’ufficio, sulla base del rapporto dell’arbitro della gara e non già su reclamo di parte, apparendo quindi del tutto immotivato il richiamo compiuto dalla decisione appellata al mancato rispetto, da parte della stessa appellante, delle norme procedurali nel corso del giudizio di primo grado. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia fondato. Risulta infatti dagli atti del giudizio che il Giudice Sportivo, a norma dell’art. 24, commi 3 e 5, lett. a), C.G.S., ha proceduto d’ufficio, sulla base del referto arbitrale, ad assumere la deliberazione con la quale veniva inflitta la sanzione della perdita della gara all’odierna appellante, deliberazione poi da quest’ultima impugnata avanti alla Commissione Disciplinare. Nel procedimento avanti al Giudice Sportivo, instaurato d’ufficio a norma art. 24, comma 5, lett. a), C.G.S., nessuna norma procedurale poteva e doveva essere rispettata dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales, mera destinataria della decisione assunta ex officio, risultando quindi errata la decisione di improponibilità del reclamo assunta dalla Commissione Disciplinare, la quale avrebbe dovuto senz’altro procedere all’esame del merito delle censure svolte dalla reclamante nei confronti dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo. L’impugnata decisione deve pertanto essere annullata, a norma dell’art. 33, comma 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare, con rinvio al medesimo organo per l’esame del merito. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal P.G.S. Don Bosco Ardor Sales di Catania annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto dal P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare, con rinvio degli atti Commissione Disciplinare stessa per l’esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.
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