FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’A.S. REAL MALETTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 18.1.2008 AL CALCIATORE MINEO SALVATORE, FINO AL 31.3.2004 AL CALCIATORE SPATAFORA ANTONIO E PER N. 4 GARE AL CALCIATORE MANNINO VINCENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 41 del 20.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’A.S. REAL MALETTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 18.1.2008 AL CALCIATORE MINEO SALVATORE, FINO AL 31.3.2004 AL CALCIATORE SPATAFORA ANTONIO E PER N. 4 GARE AL CALCIATORE MANNINO VINCENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 20.2.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 19 febbraio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Real Maletto in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Real Maletto/Inessa del 18.1.2003 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003), rigettava il reclamo rilevando, in sintesi, che la gravità dei fatti, tutti realmente verificatisi, giustificava ampiamente le sanzioni inflitte alla Società ed ai suoi tesserati. Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello l’A.S. Real Maletto obiettando che i fatti esposti dal Direttore di gara nel referto e dallo stesso ribaditi con un supplemento alla Commissione Disciplinare non si erano verificati affatto (posizione Salvatore Mineo) oppure erano stati commessi da altri (posizione Antonio Spatafora) oppure ancora, se realmente accaduti (posizione Vincenzo Mannino), lo erano stati non negli esatti termini e con quella gravità evidenziati dallo stesso Direttore. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse le sanzioni inflitte o ne riducesse l’entità. Alla seduta del 31 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello dell’A.S. Real Maletto, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d’Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita “come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l’esame delle violazioni relative alla disputa delle gare e la valutazione sull’entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Nel caso in esame l’A.S. Real Maletto ha sollecitato questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio espresso da quest’ultima ed alla congruità delle sanzioni inflitte. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l’assenza dei presupposti cui il citato art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l’intervento di questa Commissione, per cui l’appello proposto dall’A.S. Real Maletto deve essere dichiarato inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata e ciò a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Real Maletto di Maletto (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it