FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DEL POL. CALCIO ATLETICO GIBELLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO ATLETICO GIBELLINA/SPORT TIME DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 27.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DEL POL. CALCIO ATLETICO GIBELLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO ATLETICO GIBELLINA/SPORT TIME DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 27.2.2003) L’Associazione Polisportiva Sport Time presentava ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, avverso il risultato della gara in oggetto indicata, per l’irregolare posizione del calciatore dell’Atletico Gibellina, Fiorellino Roberto, in quanto tesserato con la società Atletico Mazara di Mazara del Vallo. La predetta Commissione Disciplinare, accertato che il Fiorellino non aveva titolo per prendere parte alla gara, in quanto non tesserato con la società Atletico Gibellina, infliggeva alla predetta società la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di 130 euro. Avverso tale decisione, proponeva appello alla C.A.F. la società Atletico Gibellina, sostenendo la ritualità del tesseramento del suo calciatore Fiorellino e ponendo dei sospetti sulla regolarità del tesseramento di quest’ultimo con la società Atletico Mazara e di conseguenza, richiedendo l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare o “in alternativa”, il ripristino del risultato conseguito sul campo (2-1 per l’Atletico Gibellina). Il reclamo è infondato e va rigettato. Al momento della disputa della gara in esame, il calciatore Fiorellino Roberto era tesserato per l’Atletico Mazara. Le riserve sulla regolarità di questo tesseramento sono, allo stato (l’Atletico Ghibellina afferma di avere investito della questione la Commissione Tesseramenti), delle semplici congetture. Per completezza, va osservato che la società Sport Time ha, ritualmente, richiesto alla Commissione Disciplinare, l’applicazione dell’art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S. e che gli eventuali “errori” della Commissione Tesseramenti, segnalati dalla ricorrente, sono ininfluenti ai fini che, qui, interessano. Di conseguenza, deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Pol. Calcio Gibellina di Gibellina (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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