FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELLA LIBERTAS O.M. CORBINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FORIO/LIBERTAS O.M. CORBINO DEL 15.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 274 del 21.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELLA LIBERTAS O.M. CORBINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FORIO/LIBERTAS O.M. CORBINO DEL 15.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 274 del 21.2.2003) La Libertas O.M. Corbino di Augusta (Siracusa), in persona del presidente Giovanni Di Guardo, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 274 del 21 febbraio 2003 con la quale è stato respinto il reclamo dalla stessa società proposto contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara Forio/Libertas O.M. Corbino del 15.1.2003, non disputata. Il Giudice Sportivo, infatti, rilevato che copia della motivazione del ricorso tendente ad ottenere il riconoscimento della causa di forza maggiore, non era stata inviata alla controparte in violazione di quanto disposto dall’art. 29 comma 5 C.G.S., aveva dichiarato la soc. Libertas O.M. Corbino rinunciataria alla disputa della gara, comminandole la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 516,00. La Commissione Disciplinare, a sua volta, ha respinto il successivo reclamo confermando integralmente l’impugnato provvedimento. Ritiene questa Commissione d’Appello Federale che, a prescindere dalla fondatezza della tesi sostenuta sia dal Giudice Sportivo che dalla Commissione Disciplinare e che comunque appare pienamente condivisibile, il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 55 delle N.O.I.F., la materia relativa alla mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore, è sottratta all’esame della C.A.F.. Il succitato articolo, infatti, dispone che la declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55 n. 2 N.O.I.F., l’appello come sopra proposto dalla Libertas O.M. Corbino di Augusta (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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