FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELL’A.S. SN CARPEDIEM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPEDIEM/ RAPALLO RUENTES DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 6.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELL’A.S. SN CARPEDIEM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPEDIEM/ RAPALLO RUENTES DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 33 del 6.3.2003) Il Giudice Sportivo con decisione del 6.2.2003 accoglieva il reclamo della A.S. SN Carpediem avverso la regolarità dell’incontro del campionato di promozione Carpediem/Rapallo Ruentes del 19.1.2003 terminato con il risultato di 0-1 ed infliggeva alla A.C. Rapallo Ruentes la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0. La A.S. Carpediem al 45’ del 2° tempo avrebbe infatti effettuato la sostituzione del calciatore Spano Daniele (classe 1985) n. 10 con il calciatore Poletti Andrea (classe 1982) n. 14 violando in tal modo quanto stabilito dal Comitato Regionale Liguria di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 giugno 2002 che imponeva l’obbligo di schierare in campo per tutto il tempo di gioco due giovani calciatori l’uno nato dopo l’1.1.1983 ed il secondo nato dopo l’1.1.1984. Tale decisione era stata impugnata dinanzi alla Commissione Disciplinare la quale, sovvertendo la decisione del Giudice Sportivo, aveva ripristinato il risultato del campo, attesa l’incertezza dell’identità del calciatore entrato in sostituzione del n. 10 Spano Daniele dovuta ad una grave dimenticanza dell’Arbitro. Questi infatti non solo aveva omesso di riportare l’avvenuta sostituzione nel referto ma anche nel supplemento di rapporto a lui richiesto aveva dichiarato di non ricordare il numero del calciatore entrato in sostituzione. La Commissione Disciplinare non aveva ritenuto chiarita tale incertezza dai rapporti dei due Assistenti arbitrali posto che soltanto uno di essi aveva confermato, peraltro dopo molti giorni, la sostituzione irregolare posta a fondamento della decisione del primo giudice. Avverso tale decisione ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione l’A.S. Carpediem sostenendo che Spano Daniele classe 1985 sarebbe stato sostituito da Poletti Andrea classe 1982 e demandando in tal modo alla C.A.F. di stabilire l’identità del calciatore entrato in sostituzione. Orbene, appare evidente che il caso sottoposto all’esame di questa Commissione costituisce una questione di fatto inammissibile in questa sede non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente stabilite dall’art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le quali è ammesso gravame alla C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. SN Carpediem di Sarzana (La Spezia) e ordina incamerarsi la tassa versata.
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