FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DEL COMPRENSORIO ALTO MESIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIORGESE/COMPRENSORIO ALTO MESIMA DEL 28.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 70 del 3.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DEL COMPRENSORIO ALTO MESIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIORGESE/COMPRENSORIO ALTO MESIMA DEL 28.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 3.2.2003) Avverso il risultato della gara disputata il 28.12.2002 fra le Società Sangiorgese e Comprensorio Alto Mesima, interponeva rituale impugnazione la società Sangiorgese deducendo che la partita era viziata da nullità posto che le funzioni di “assistente all’arbitro per conto della Comprensorio Alto Mesima erano state svolte da persona non tesserata”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria accertato che la persona utilizzata per tale attività era stato il Signor Locchiatto Francesco e che lo stesso non risultava tesserato, visto l’art. 12 comma 5 lettera b) C.G.S., annullava la partita e irrogava al Comprensorio Alto Mesima la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Avverso tale decisione interponeva rituale impugnazione il Commissario Straordinario della Società interessata deducendo che il legale rappresentante della stessa aveva comunicato al Comitato Provinciale di Vibo Valentia la nomina del Locchiatto a collaboratore della Società già dal 20.10.2002. Questa Commissione, nella riunione del 18 marzo 2003, decideva, preliminarmente, di disporre accertamenti presso il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, al fine di verificare la data esatta della comunicazione con la quale la società Comprensorio Alto Mesima aveva inviato al Comitato Provinciale di Vibo Valentia, la nomina, quale collaboratore, del Signor Francesco Locchiatto. In data 20 marzo 2003, il Presidente del Comitato Provinciale di Vibo Valentia comunicava che il giorno 20 ottobre 2002 ore 11.39 la società Comprensorio Alto Mesima aveva trasmesso lettera, che veniva allegata, con la quale nominava i suoi collaboratori fra i quali il Signor Francesco Locchiatto. Accertata a questo punto la ritualità della nomina a collaboratore del Signor Francesco Locchiatto all’epoca del suo utilizzo quale assistente all’arbitro in occasione della partita del 28 dicembre 2002, la decisione della Commissione Disciplinare impugnata deve essere riformata con il conseguente ripristino del risultato acquisito in campo, previa revoca della irrogata sanzione della perdita della gara. La tassa di reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Comprensorio Alto Mesima di Dasà (Vibo Valentia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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