FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELLA S.S. SANT’OMERO PALMENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIBURFUOCO/SANT’OMERO PALMENSE DEL 12.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 42 del 6.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELLA S.S. SANT’OMERO PALMENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIBURFUOCO/SANT’OMERO PALMENSE DEL 12.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 6.3.2003) La Società Sportiva Sant’Omero Palmense ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 42 del 6 marzo 2003, con la quale veniva rigettato l’appello contro il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e confermato il risultato conseguito sul campo (Tiburfuoco/Sant’Omero 2-1, gara disputata il 12.1.2003, Campionato di Promozione). La ricorrente ribadisce la sua tesi secondo la quale nel suddetto incontro la Tiburfuoco avrebbe utilizzato due calciatori in posizione irregolare e precisamente il calciatore n. 16 non identificato ed il calciatore entrato in campo con il n. 18, non inserito nella distinta. Conseguentemente chiede l’applicazione a carico della Tiburfuoco della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. Ritiene questa Commissione che il caso non possa che essere risolto - così come correttamente fatto dalla Commissione Disciplinare - sulla base degli atti ufficiali ed in particolare dei chiarimenti forniti dall’arbitro Rossi Massimiliano con dichiarazione scritta datata 1.3.2003, dalla quale risulta: 1) che tutti i giocatori della Tiburfuoco inseriti nella distinta (dal n. 1 al n. 17) vennero regolarmente identificati con i rispettivi documenti di riconoscimento, prima dell’inizio della gara; 2) che il mancato inserimento nella distinta dei dati relativi al giocatore Albertini Michele (comunque sicuramente identificato), dipese da una mera omissione derivata dall’arrivo in ritardo dello stesso giocatore; 3) che il calciatore entrato in campo con il n. 18, era stato identificato come Romano Manuel indicato nella lista con il n. 17, cosa di cui l’arbitro era assolutamente certo. Sempre secondo quanto da quest’ultimo dichiarato, infine, il dirigente accompagnatore del Sant’Omero, a fine gara, aveva potuto controllare nello spogliatoio dell’arbitro la regolarità dei documenti, compresi quelli dell’Albertini e del Romano. Le argomentazioni svolte nel ricorso della S.S. Sant’Omero, sulla rilevanza dei supplementi arbitrali che non potrebbero, comunque, mai portare ad un completo travisamento di quanto risultante dal referto, non possono ritenersi fondate, trattandosi pur sempre di atti ufficiali aventi valore di prova privilegiata. Va rilevato, ad ogni buon conto, che nel caso in esame i chiarimenti forniti dal direttore di gara su richiesta della Commissione Disciplinare, non hanno apportato alcun sostanziale mutamento a quanto già risultante dal referto, essendo al contrario rimasti nell’ambito delle necessarie spiegazioni di circostanze già accertate. Pertanto il ricorso in esame non può essere accolto con conseguente conferma delleprecedenti decisioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Sant’Omero Palmense di Sant’Omero (Teramo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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