FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DELL’A.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CITTADUCALE/POGGIO BUSTONE DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DELL’A.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CITTADUCALE/POGGIO BUSTONE DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003) Al 42° del secondo tempo della gara Pro Calcio Cittaducale/Poggio Bustone, disputatasi il 5 gennaio 2003, subito dopo la segnatura della rete del 2-1 da parte del Pro Calcio Cittaducale, l’arbitro veniva apostrofato con frasi ingiuriose e minacciose dal capitano del Poggio Bustone Marco Desideri, il quale gli poggiava la mano destra sul petto, spingendolo e facendolo indietreggiare di alcuni passi, e dal calciatore della stessa squadra Francesco Falilo, n. 4, il quale gli afferrava il polso della mano destra stringendolo con forza tanto da procurargli momentaneo dolore. A questo punto si dirigeva verso lo spogliatoio, correndo all’indietro, scortato da uno dei due carabinieri in servizio, mentre l’altro si metteva “di piantone” all’ingresso dello spogliatoio, non facendo entrare nessuno. Dato il clima creatosi, decideva di sospendere la gara. In base agli atti ufficiali, il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Società Poggio Bustone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e di infliggere ai calciatori Desideri e Falilo la sanzione della squalifica a tempo, rispettivamente fino al 31.5.2003 e fino al 31.12.2003. In seguito a reclamo dell’A.C. Poggio Bustone, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera pubblicata sul C.U. n. 57 del 6 marzo 2003, revocava la punizione sportiva di perdita della gara, disponendone la ripetizione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione la S.S. Pro Calcio Cittaducale, chiedendo il ripristino della punizione sportiva di perdita della gara per 0-2 a carico del Poggio Bustone. Nel gravame la ricorrente sostiene che, al momento della sospensione, non sussistevano i presupposti per la regolare prosecuzione della gara in quanto la situazione era incontrollabile ed “il giovane arbitro era visibilmente provato psicologicamente e fisicamente menomato”. RIleva inoltre che la Commissione Disciplinare ha affermato che nell’occasione non si era reso necessario l’intervento della Forza Pubblica presente, mentre dal rapporto di gara risulta che uno dei carabinieri presenti era entrato sul terreno di giuoco ed aveva scortato l’arbitro fino allo spogliatoio. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato, apparendo la decisione impugnata conforme ai principi che regolano la materia. Secondo tali principi, più volte espressi in precedenti delibere di questa Commissione, l’arbitro ha il potere, attribuitogli dalla Regola 5 del Giuoco del Calcio e dall’art. 64 n. 2 delle N.O.I.F., di sospendere la gara, ove a suo giudizio si siano verificati fatti che non ne consentono la regolare prosecuzione. Spetta invece agli organi di Giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 12 n. 4 C.G.S., decidere se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della stessa. Nell’esercizio di tale potere, gli organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della gara, ovvero adottare la sanzione di punizione sportiva di perdita della stessa, o infine ordinare la ripetizione ove la ritengano irregolare. Nel caso in esame, non pare che le condotte tenute dai calciatori del Poggio Bustone Desideri e Falilo, così come descritte negli atti ufficiali, abbiano creato una situazione di pericolosità tale da costituire un impedimento assoluto alla prosecuzione della gara. La decisione dell’arbitro di sospenderla è stata quindi affrettata, come rilevato dalla Commissione Disciplinare. Il ricorso deve pertanto essere respinto con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Pro Calcio Cittaducale di Cittaducale (Rieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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