FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it – 13 – APPELLO DELL’U.S. GROTTE DI CASTELCIVITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GROTTE DI CASTELCIVITA/NUOVA COLLIANO DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 6.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it - 13 - APPELLO DELL’U.S. GROTTE DI CASTELCIVITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GROTTE DI CASTELCIVITA/NUOVA COLLIANO DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 6.3.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, su reclamo della A.S.C. Nuova Colliano relativo alla gara Grotte di Castelcivita/Nuova Colliano, disputata per il Campionato di 2ª Categoria il 19 gennaio 2003, rilevato che alla predetta gara avevano preso parte nelle file della U.S. Grotte di Castelcivita, i calciatori Dorio Corrado Antonio e Cuccaro Vincenzo non tesserati per detta società, infliggeva alla U.S. Grotte di Castelcivita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 72 del 6 marzo 2003). Avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare propone appello in questa sede l’U.S. Grotte di Castelcivita eccependo che i calciatori Iorio (e non Dorio) Corrado Antonio e Cuccaro Vincenzo sono regolarmente tesserati per la società oggi reclamante. Il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Invero dall’esame degli atti ufficiali risulta che alla gara parteciparono i calciatori Iorio (e non Dorio) Corrado Antonio, nato il 6.6.1983, e Cuccaro Vincenzo, nato il 13.12.1985 i quali, dagli accertamenti esperiti, risultano regolarmente tesserati per l’U.S. Grotte di Castelcita, rispettivamente dal 3.2.2001 e dal 7.11.2000. Da quanto precede deve concludersi per la riforma dell’impugnata decisione cui deve conseguire il ripristino del risultato conseguito sul campo per quanto concerne la gara Grotte di Castelcivita/Nuova Colliano (5-4). La tassa di reclamo, stante l’accoglimento dell’appello, deve essere restituita alla reclamante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Grotte di Castelcivita di Castelcivita (Salerno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 5-4 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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