FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE JURIC IVAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 195/C del 21.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE JURIC IVAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 195/C del 21.3.2003) Avverso il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C confermava la decisione del Giudice Sportivo che squalificava per cinque giornate effettive di gara il calciatore Juric Ivan per “atto di violenza verso un avversario subito dopo un contrasto di gioco che era stato interrotto” e per, dopo che il Direttore di gara aveva sanzionato la sua espulsione, essersi avvicinato all’arbitro, cercando, con una manata di “strappargli il fischietto che teneva fra i denti, non riuscendo nell’intento per l’intervento dei suoi compagni”, interponeva rituale impugnazione la Società di appartenenza del calciatore riproponendo a questa Commissione gli stessi motivi di doglianza già sottoposti alla disciplinare. In sintesi si sostiene che l’atto di violenza nei confronti di un avversario posto in essere da parte dello Juric doveva essere considerato non volontario e che, quanto all’addebito relativo al comportamento dei confronti dell’Arbitro, doveva considerarsi la conseguenza di un modo di agitare le mani in una forma di scomposta protesta e non finalizzata a “strappargli il fischietto” dalla bocca. Questa Commissione esaminati gli atti decide di accogliere il gravame, limitatamente alla condotta tenuta dallo Juric nei confronti del Direttore di gara. Per quanto infatti attiene all’atto di violenza posto in essere nei confronti di un avversario, la refertazione arbitrale non consente dubbio alcuno sulla volontarietà del fatto. Diversa è invece la ricostruzione della sua condotta nei confronti dell’arbitro. Nel supplemento inviato su richiesta della Commissione Disciplinare, si legge che lo Juric, teneva comportamento aggressivo, tentando con una mantata, di strapparmi il fischietto che tenevo stretto fra i denti, riuscendo solo a toccarlo. Orbene quest’ultima circostanza che non vede descritto un anche istintivo movimento all’indietro del capo da parte dell’arbitro, è dimostrativo che il fatto è da ricondursi a una scomposta agitazione delle mani in segno di protesta e non ad un deliberato intento di asportare il fischio dalla bocca dell’arbitro. Questi inoltre nel supplemento precisa che la mano dello Juric “riusciva solo a toccare il fischio” il che vuol dire che la mano non era azionata da violenza. Concludendo: lo Juric ha tenuto un comportamento di protesta che può essere sanzionato in misura minore rispetto a quello determinato dalla Commissione Disciplinare e che questa Commissione ritiene, unitamente al comportamento tenuto nei confronti di un calciatore avversario, di sanzionare con la squalifica complessiva di quattro giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Crotone di Crotone (Catanzaro), riduce a n. 4 gare la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Juric Ivan. Dispone restituirsi la tassa versata.
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