FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’A.S. VIRTUS CALCIO BARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA URSUS TRANI/VIRTUS CALCIO BARI DEL 9.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 19.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’A.S. VIRTUS CALCIO BARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA URSUS TRANI/VIRTUS CALCIO BARI DEL 9.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 19.3.2003) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 37 del 19 marzo 2003, rigettava il reclamo interposto dall’A.S. Virtus Calcio Bari in merito alla gara tra quest’ultima e la Ursus Trani, a motivo della posizione irregolare del calciatore Scaglione Lorenzo. Il Giudice Sportivo rilevava, in via preliminare, che il suddetto calciatore era stato espulso nel corso della gara Ursus Trani/G.S. Fesca del 15.12.2002 ed era stato conseguentemente sanzionato con la squalifica per una giornata con C.U. n. 24 del 18 dicembre 2002. Nonostante il successivamente intervenuto svincolo dello Scaglione, con decorrenza dal 19.12.2002, questi doveva considerarsi regolarmente tesserato per la Ursus Trani sino alla pubblicazione del C.U. n. 25 del successivo 27.12.2002 della lista dei calciatori svincolati, posto che solo da quel momento il calciatore e la società di appartenenza avevano avuto la notizia ufficiale dello svincolo. Pertanto, lo Scaglione avrebbe regolarmente scontato la squalifica non partecipando alla gara successiva tra la Ursus Trani e la Palestra Athena Barletta svoltasi in data 22.12.2002 - data alla quale, appunto, lo Scaglione doveva considerarsi ancora appartenente alla Ursus Trani -, risultando così regolare la sua posizione nelle successive gare oggetto del reclamo. Contro detta decisione la A.S. Virtus Calcio Bari interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 20.3.2003, contestualmente notiziando del ricorso la controinteressata Ursus Trani, riproponendo le proprie doglianze in merito alla posizione irregolare dello Scaglione. In particolare la reclamante rammentava che, nel C.U. n. 19 del 13 novembre 2002, il Comitato Regionale Puglia aveva fatto onere alle società di far pervenire le liste di svincolo e i tesserini in originale dei calciatori da svincolarsi entro le ore 19 del 18.12.2002, e che lo stesso Comitato avrebbe provveduto “successivamente a pubblicare l’elenco nominativo dei calciatori svincolati”; che, tuttavia, tale pubblicazione non segnava la data di decorrenza degli effetti dello svincolo, secondo quanto ricavabile sia dal C.U. n. 10 del 10 settembre 2002, al cui punto 4 si precisava che il tesseramento dei calciatori svincolati “deve avvenire a far data dal 19.12.2002” (così evidenziando come gli effetti dello svincolo si producessero sin da quel giorno), sia dal C.U. n. 25 del 27 dicembre 2002, ove la pubblicazione dell’elenco degli svincolati avveniva con l’espressa menzione della decorrenza dello svincolo dal 19.12.2002; che pertanto - dovendo la rinuncia della Ursus Trani al calciatore Scaglione Lorenzo in questione farsi decorrere sin dal 19.12.2002 - da quella data e sino al successivo ri-tesseramento del 17.1.2003 lo Scaglione doveva ritenersi non tesserato per alcuna società; che la squalifica per una giornata, comminata a seguito della rammentata espulsione non poteva ritenersi scontata con l’assenza alla gara del 22.12.2002 tra la Ursus Trani e la Palestra Athena Barletta; che conseguentemente doveva riconoscersi l’irregolarità della partecipazione di Scaglione Lorenzo alle quattro partite della Ursus Trani successive al suo ri-tesseramento, ultima delle quali era appunto quella oggetto del reclamo de quo. Il gravame della A.S. Virtus Calcio Bari, promosso ex art. 40, comma 7, lett. d), C.G.S., è fondato. La norma che disciplina la materia, l’art. 107 N.O.I.F., attesta infatti nitidamente la natura meramente dichiarativa - o di pubblicità/notizia - della pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati ad opera di Leghe, Comitati o Divisioni. In tal senso - al di là del dato letterale dell’utilizzo, nel comma 2° dell’art. 107, del termine “pubblicano” - si lasciano apprezzare diversi indici testuali nel dettato normativo. Così, il comma 1°, 1ª frase, è esplicito nello stabilire che “la rinuncia al vincolo del calciatore ‘non professionista’, “giovane dilettante’ o ‘giovane di serie’ da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato ‘lista di svincolo’”, a rimarcare dunque che è lo stesso atto di redazione del modulo la fonte della liberazione del vincolo. Consonanti elementi possono trarsi dalla previsione del comma 6°, in base al quale “le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle ‘liste di svincolo’”, riuscendone avvalorata la tesi per cui la rinuncia è immediatamente operante nei rapporti società/calciatore sin dal termine fissato per l’invio della lista, e non è viceversa condizionata all’inclusione negli elenchi pubblicati dagli organi federali. Parimenti significativo è poi il comma 7°, ai sensi del quale “l’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera”, per efficacia intrinseca e senza necessità di una successiva deliberazione provvedimentale/autorizzativa della Federazione. Ulteriore, ancorché indiretto conforto può trarsi, infine, dal comma 3° e dall’ivi contenuta previsione di immodificabilità delle liste di svincolo, che pure allude all’immediata valenza effettuale della rinuncia della società al vincolo del calciatore. In conclusione, la pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati risulta - dall’esegesi del dato normativo - avere manifestamente natura pubblicitario/dichiarativa, funzionale alla notiziazione dei terzi interessati, e non coinvolge l’esercizio di potestà provvedimentale di natura autorizzativa e di valenza costitutiva, tale da condizionare al proprio esercizio la produzione degli effetti del già avvenuto svincolo per rinuncia della società. Analoga conclusione è stata del resto raggiunta dalla C.A.F. con riguardo alla fattispecie dello svincolo per inattività della società, ex art. 110 N.O.I.F., in cui pure l’intervento degli organi federali - nella struttura e nel testo della norma - parrebbe assumere una valenza provvedimentale (non meramente pubblicitario, bensì propriamente) costitutivo della liberazione dei calciatori dal vincolo (si v. il comma 1° dell’art. 110: “i calciatori... sono svincolati d’autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti”). Ebbene, come si accennava, anche in ordine a questa fattispecie si è affermato (C.A.F., 22.3.1990, App. S.S. Marco Polo, Com. Uff. n. 25/C) che “la decorrenza dello svincolo di autorità, nei casi contemplati dalla disposizione, si identifica con il momento in cui si determina l’inattività della società di appartenenza del calciatore per una delle cause indicate dalla disposizione stessa... Trattasi infatti di momenti che seguono in modo irreversibile la decorrenza della inattività della società e che devono segnare quindi, salvo l’eventuale ed eccezionale intervento del Presidente Federale, previsto dalla stessa disposizione in esame, anche il momento di decorrenza dello svincolo di autorità. La decorrenza di detto svincolo non può ricollegarsi, invece, alla pubblicazione sul comunicato ufficiale del provvedimento con il quale viene riportato l’elenco delle società inattive, trattandosi di provvedimento la cui natura dichiarativa (di partecipazione) è palese, in quanto la norma già stabilisce direttamente il momento in cui si verificva l’inattività della società, al verificarsi cioè di una delle fattispecie da essa previste, e collega altrettanto direttamente alla inattività della società lo svincolo”. In contrario, ha ritenuto in quell’occasione la C.A.F., non rileva il fatto che la norma parli di provvedimento, poiché - sebbene detta espressione ordinariamente esprima “un contenuto deliberativo o quanto meno produttivo di effetti innovativi nell’ordine giuridico previgente” - “all’atto in parola deve riconoscersi, sotto quest’ultimo profilo, soltanto valore dichiarativo, se non di mera pubblicità, di effetti già prodotti, in modo automatico, al verificarsi di uno degli eventi presupposti dalla disposizione stessa”. E non sapremmo come non condividere questa ricostruzione rispetto ad un’attività - descritta dalla norma come di “pubblicazione” degli elenchi - in cui l’esercizio di potestà provvedimentale costitutiva appare già di per sé evanescente, quando non del tutto assente. Né in senso contrario potrebbe richiamarsi la possibilità per gli interessati – contempla nel comma 5° dell’art. 107 N.O.I.F. - di ricorrere alla Commissione Tesseramenti “avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2° ed entro 30 gg. Dalla data della loro pubblicazione in Com. Uff.”. Tale ricorso, infatti, non si rivolge contro un presunto provvedimento autorizzativo implicito nella pubblicazione delle liste da parte degli organi federali, cui appunto è estranea ogni consimile valenza, bensì contro la posizione del calciatore quale risultante dagli elenchi (cui si imputino imprecisioni ed omissioni), e non da questi costituita. Il fatto poi che il dies a quo per il ricorso venga individuato nella pubblicazione degli elenchi in comunicato ufficiale, non vale neppure ad imprimere a tale pubblicazione valore provvedimentale autorizzativi e costitutivo/condizionante, trattandosi di scelta normativa imposta dalla necessità di individuare una data univoca per il decorso dei termini per eventuali reclami. Tutto ciò premesso, risulta evidente che il calciatore Scaglione Antonio, con decorrenza dal giorno successivo a quello fissato per l’invio delle liste di svincolo, e cioè dal 19.12.2002 (e sino al suo ri-tesseramento in data 17.1.2003), non poteva più considerarsi tesserato per la Ursus Trani. Conseguentemente egli non ha né poteva regolarmente scontare la sanzione della squalifica per una giornata nella gara del 22.12 successivo, tra Ursus Trani e Palestra Athena Barletta, risultando pertanto in posizione irregolare (avendovi partecipato nonostante la squalifica ancora pendente) nelle prime quattro gare giuocate dalla Ursus Trani nel 2003, ivi compresa quella intercorsa tra quest’ultima e l’odierna ricorrente, A.S. Virtus Calcio Bari. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Virtus Calcio Bari di Bari, annulla l’impugnata delibera, infliggendo al G.S. Ursus Trani la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa versata.
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