FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A CINQUE/CADONEGHE FUTSAL DEL 18.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 287 del 28.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A CINQUE/CADONEGHE FUTSAL DEL 18.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 287 del 28.2.2003) Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 237 del 29 gennaio 2003) respingeva il reclamo proposto dal Bergamo Calcio a Cinque, che chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (ex art. 12.5 C.G.S.) per aver il Cadoneghe Futsal schierato tra le proprie file, nel corso dell’incontro Bergamo Calcio a Cinque/Cadoneghe Futsal del 18.1.2003, il calciatore Correa Dos Santos Josmael in posizione irregolare di tesseramento; omologava pertanto il risultato conseguito nel campo. La Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti Divisione per il Calcio a Cinque, su reclamo proposto dalla A.S. Bergamo Calcio a Cinque avverso la decisione del Giudice Sportivo, rigettava il reclamo, risultando accertato presso l’Ufficio Tesseramento la regolarità del tesseramento del calciatore Correa Dos Santos Josmael con la società Cadoneghe a far data dal 26.10.2002, e quindi ben prima dell’incontro con il Bergamo Calcio a Cinque disputatosi il 18.1.2003 (Com. Uff. n. 287 del 28 febbraio 2003). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale il Bergamo Calcio a Cinque sostenendo da un lato l’irregolarità del procedimento svoltosi davanti alla Commissione Disciplinare, non avendole questa trasmesso l’intera documentazione relativa al tesseramento del Correa per le stagioni 2001/2002 e 2002/2003 (così come richiesto dalla ricorrente), dall’altro la mancata verifica da parte della Commissione Disciplinare della veridicità della documentazione relativa al tesseramento del Correa. Chiedeva pertanto la modifica del risultato conseguito sul campo con la punizione sportiva a carico della società Cadoneghe della perdita della gara per 2-0; in subordine l’applicazione dell’art. 8 o dell’art. 12.8 C.G.S.. L’appello è infondato e va quindi rigettato. Come giustamente osservato dalla Commissione Disciplinare: la previsione di cui all’art. 32, comma 6, C.G.S. attiene esclusivamente alla facoltà delle parti, da esercitarsi sin dalla proposizione del reclamo di seconda istanza, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali, e si riferisce all’evidenza ai soli documenti sui quali il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione (i soli esistenti nel fascicolo sorto a seguito del reclamo); non anche gli atti che il Giudice del gravame non ha acquisito, su sollecitazione di parte, non ravvisandone la necessità, nell’esercizio delle facoltà istruttorie conferite dall’art. 30, 3° comma, C.G.S.. Il Bergamo Calcio a Cinque ha infatti richiesto atti non presenti nel fascicolo e non i documenti ufficiali; nulla poteva pretendere, sia perché non previsto dalla normativa regolamentare vigente, sia perché nulla sarebbe stato possibile spedire oltre quanto esistente negli atti ufficiali. Quanto poi alla richiesta istruttoria, ex art. 30.3 del Codice Giustizia Sportiva, di esperire accertamenti onde verificare la regolarità del tesseramento, questa non può essere accolta. Infatti tutti i relativi atti sono stati vagliati dal Competente Ufficio Tesseramento e non sono suscettibili di verifica da parte della Commissione Disciplinare. Inoltre l’ipotetica acquisizione dall’Ufficio Tesseramento di detta documentazione non consentirebbe di inferirne l’asserita falsità, di sola competenza dell’Ufficio Tesseramento, nella specie non adito. Allo stato, pertanto, dagli atti risulta che il Correa era regolarmente tesserato per il Cadoneghe a far data dal 26.10.2002 e quindi prima dell’incontro con il Bergamo Calcio a Cinque disputatosi il 18.1.2003. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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