FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DEL G.S. BNL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BNL/A.S. ROMA CALCIO A CINQUE RCB DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 320 del 18.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DEL G.S. BNL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BNL/A.S. ROMA CALCIO A CINQUE RCB DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 320 del 18.3.2003) Rappresenta, in punto di fatto, il Gruppo Sportivo reclamante che in data 6 settembre 2002 trasmetteva, con raccomandata a mano, alla F.I.G.C., Ufficio Tesseramento Stranieri, la richiesta di tesseramento del calciatore extracomunitario non professionista Pereira Ribeiro Leandro. Alla richiesta di tesseramento venivano allegati i documenti indicati dalla circolare n. 5 in data 1° luglio 2002, tra cui il certificato di iscrizione al Centro linguistico Cambridge per un corso di studio della lingua italiana. In data 21 settembre 2002 si disputava la gara G.S. BNL/A.S. Roma Calcio a Cinque RCB, valida per il Campionato di Serie A1 del Calcio a Cinque, alla quale partecipava, nelle fila del G.S. BNL, il Leandro. Il 23 settembre 2002, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., riscontrando la richiesta di tesseramento, evidenziava che la medesima era manchevole della documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di studio, la quale, secondo la suddetta nota, avrebbe dovuto essere costituita da un certificato di iscrizione e di frequenza del calciatore de quo a corsi scolastici, od assimilabili, riconosciuti dalla Regione o statali. A quel punto il G.S. BNL forniva prova dell’iscrizione del calciatore all’Istituto Fevola. In data 26 settembre 2002, la F.I.G.C. comunicava finalmente l’autorizzazione al tesseramento del calciatore, per la sola stagione sportiva 2002/2003 e con decorrenza in pari data. Il 7 ottobre 2002, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, vista la richiesta della A.S. Roma Calcio a Cinque RCB del 4 ottobre 2002, disponeva il deferimento del G.S. BNL avanti la competente Commissione Disciplinare in ordine alla violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S., avendo il predetto Gruppo Sportivo schierato in campo nella gara di cui sopra il calciatore Pereira Ribeiro Leandro (peraltro autore nell’incontro de quo di una rete determinante ai fini del risultato), a sua volta deferito per la violazione dell’art. 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, acquisito – con pregevole e dettagliata richiesta - l’avviso della Commissione Tesseramenti, che si esprimeva - in data 27 febbraio 2003 - nel senso della correttezza del comportamento dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. laddove aveva registrato il tesseramento del calciatore in coincidenza con l’autorizzazione concessa dal Presidente Federale, e dunque rilevato che il tesseramento del suddetto in favore del G.S. BNL decorreva dal 26 settembre 2002, infliggeva ai danni del BNL, in relazione alla comprovata posizione irregolare del Leandro nella gara del 21 settembre 2002, come da tempestivo deferimento del Presidente della Divisione, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l’ammenda di e 500,00, mentre nei confronti del calciatore dichiarava il non doversi procedere, trattandosi di soggetto non tesserato al momento del fatto. Con il gravame in trattazione, particolarmente articolato, il Gruppo Sportivo reclamante torna ad affermare che nel caso di cui si verte, ovvero calciatore non professionista “provenuto” (cioè già tesserato, in base ad autorizzazione federale, nel nostro Paese) da Federazione estera, la data di decorrenza del tesseramento deve essere individuata nel giorno di trasmissione del plico postale, a differenza del calciatore “proveniente” da Federazione estera, quindi non già tesserato nel nostro paese, per il quale invece, non potendosi prescindere dall’autorizzazione del Presidente federale, la decorrenza del tesseramento non può che riconnettersi a tale momento speciale di controllo. Regolare nella forma e dotata della necessaria documentazione in allegato sarebbe, inoltre, la richiesta di tesseramento inoltrata dal Gruppo Sportivo BNL in data 9 settembre 2002. Il reclamo non può essere accolto. Come giustamente osservato dalla Commissione Tesseramenti, appositamente interpellata sulla fattispecie, non può certo dirsi che l’art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d’altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui “il tesseramento decorre dall’autorizzazione” (del Presidente Federale) ai soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero “calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera”, i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Non è possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori “provenienti” e calciatori “provenuti” da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell’ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale. Del resto non a caso, osserva avvedutamente la Commissione Tesseramenti, la vigilanza temporale dell’autorizzazione del Presidente Federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 26 settembre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento. In conclusione, decorrendo il tesseramento, nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Commissione, dal 26 settembre 2002, merita conferma la decisione contestata, nella quale è stato conclusivamente affermato il principio di diritto che per il tesseramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra “provenienti” e “provenuti”, le Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell’autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione. Legittimamente è stata dunque inflitta alla società di pertinenza la punizione sportiva della perdita della gara del 21 settembre 2002, avendovi preso parte un calciatore in posizione evidentemente irregolare giacché non ancora tesserato. Le suddette rassegnate conclusioni (doverosa autorizzazione federale e decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione) sono ulteriormente corroborate dalla disciplina procedurale sancita, per la stagione sportiva 2002/2003, nel Com. Uff. n. 32/A del 14 maggio 2002, con particolare riguardo al punto n. 6. A nulla giovano, pertanto, le restanti censure proposte dalla società reclamante, e relative alla correttezza e sufficienza, fin dal’inizio, della documentazione inoltrata in allegato alla richiesta di tesseramento, non potendosi comunque fare riferimento - ai fini della decorrenza del tesseramento stesso - alla data di trasmissione del plico, anche ove esso fosse effettivamente completo, fin dal principio, di tutta la documentazione necessaria. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando le tesi dell’appellante non persuasive, la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. BNL di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.
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