FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it – 12 – APPELLO DELL’U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 1.000,00 AL CALCIATORE MUTARELLI MASSIMO; DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 AL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN; DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALCIATORE SANTONI NICOLA, DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE PIVOTTO MATTEO E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ APPELLANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it - 12 - APPELLO DELL’U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 1.000,00 AL CALCIATORE MUTARELLI MASSIMO; DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 AL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN; DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALCIATORE SANTONI NICOLA, DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE PIVOTTO MATTEO E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ APPELLANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003) Con atto del 27 gennaio 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti i calciatori Vicari Salvatore, Sullo Salvatore, D’Alterio Salvatore, tesserati per il F.C. Messina Peloro, s.r.l., i calciatori Mutarelli Massimo e La Grotteria Cristian della U.S. Città di Palermo S.p.A., per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in occasione della gara Messina/Palermo, disputata per il Campionato di Serie B il 15 dicembre 2002, al rientro negli spogliatoi, si scambiavano colpi e spintoni. Venivano altresì deferiti il calciatore Santoni Nicola della U.S. Città di Palermo per avere spintonato con violenza un vigile urbano e per avere partecipato con i calciatori Pivotto Matteo della stessa società e Portanuova Daniele, Vicari Salvatore del F.C. Messina Peloro e il dirigente di detta società Sig. Sulfaro Giovanni, ad un tafferuglio nel quale il dirigente Sulfaro si distingueva per la particolare animosità (a questo tafferuglio partecipava anche il calciatore Mascara Giuseppe, successivamente tesseratosi per il F.C. Genoa). Il Procuratore federale chiedeva, quindi, per quanto interessa la presente decisione, la squalifica per due giornate di gara per il calciatore Santoni, di una giornata di gara per i calciatore Pivotto, l’ammenda di Euro 1.000,00 per i calciatori Mutarelli e La Grotteria. Per la società di appartenenza dei predetti calciatori il Procuratore Federale chiedeva la condanna al pagamento di un’ammenda di Euro 2.000,00. La Commissione Disciplinare, rilevato che le deduzioni difensive opposte dagli incolpati si rivelavano sprovvisti di prova, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 15 marzo 2003, n. 271, infliggeva ai calciatori Mutarelli e La Grotteria la pena dell’ammenda di Euro 1.000,00 al calciatore Santoni l’ammonizione e l’ammenda di Euro 10.000,00, al calciatore Pivotto l’ammonizione e l’ammenda di Euro 5.000,00, stessa sanzione al Mascara. Alla società di appartenenza di detti giocatori veniva inflitta l’ammenda di Euro 2.000,00. Propone appello avverso tale decisione la U.S. CIttà di Palermo S.p.A.. L’appello va respinto. In base all’art. 31, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva gli atti degli ufficiali di gara fanno piena prova sui comportamenti dei tesserati “in occasione dello svolgimento delle gare”. Anche in questa sede la U.S. Città di Palermo S.p.A. non fornisce alcuna prova della versione dei fatti diversa da quella descritta nel rapporto dei collaboratori dell’Ufficio Indagini che parla di scontri fra i calciatori delle due società durati all’incirca dieci minuti. Non può la società appellante fondatamente sostenere che i propri calciatori si sono limitati a difendersi, quando il rapporto dei collaboratori dell’Ufficio Indagini specificamente parla di passaggio “al contrattacco” dei calciatori della U.S. Città di Palermo. L’appello, in conclusione, va respinto, dovendosi confermare la decisione impugnata anche nel profilo con cui, in motivazione, ha fatto presente che le deduzioni della società appellante sono prive di qualsiasi supporto probatorio. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo di Palermo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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