FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it – 14 – APPELLO DEL CUS VITERBO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTI LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CINTRA RIBEIRO VALTER DOMINGOS A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it - 14 - APPELLO DEL CUS VITERBO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTI LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CINTRA RIBEIRO VALTER DOMINGOS A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003) Rappresenta, in punto di fatto, la società reclamante che in data 13 settembre 2002 trasmetteva, a mezzo di servizio postale raccomandato con ricevuta di ritorno, alla F.I.G.C., Ufficio Tesseramento, la richiesta di tesseramento del calciatore extracomunitario non professionista Cintra Ribeiro Valter Domingos, pervenuta il 16 settembre 2002, e quindi antecedentemente al 28 settembre 2002, data in cui si disputava la gara contro l’A.S. Jesina, valida per il Campionato di Serie A2 del Calcio a Cinque, alla quale partecipava, nelle fila del Cus Viterbo, il Domingos. In data 5 ottobre 2002 la F.I.G.C. comunicava l’autorizzazione al tesseramento del calciatore, per la sola stagione sportiva 2002/2003 e con decorrenza in pari data. In data 11 ottobre 2002, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque sollecitato dalla Società Jesina, disponeva il deferimento del CUS Viterbo avanti la competente Commissione Disciplinare in ordine alla violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S., avendo la predetta Società schierato in campo nella gara da ultimo citata il calciatore Cintra Ribeiro Valter Domingos, non ancora tesserato ed a sua volta deferito per la violazione dell’art. 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque riteneva di dover acquisire, in data 28 gennaio 2003, con pregevole e argomentata richiesta, l’avviso della Commissione Tesseramenti, che con la decisione impugnata si esprimeva - in data 27 febbraio 2003 - nel senso della correttezza del comportamento dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. laddove aveva registrato il tesseramento del calciatore in coincidenza con l’autorizzazione concessa dal Presidente Federale. Con il gravame in trattazione, rivolto avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, la Società afferma che nel caso di cui si verte, ovvero calciatore non professionista “provenuto” (cioè già tesserato, in base ad autorizzazione federale, nel nostro Paese) da Federazione estera, la data di decorrenza del tesseramento deve essere individuata nel giorno di trasmissione del plico postale, a differenza del calciatore “proveniente” da Federazione estera, quindi non già tesserato nel nostro Paese, per il quale invece, non potendosi prescindere dall’autorizzazione del Presidente federale, la decorrenza del tesseramento non può che riconnettersi a tale momento speciale di controllo. In disparte la valutazione dell’interesse a ricorrere della Società intestata, che non risulta abbia tempestivamente impugnato le (ormai definitive) determinazioni assunte dalla Commissione Disciplinare a seguito della pronuncia della Commissione Tesseramenti in questa sede contestata, il reclamo non è comunque degno di accoglimento. Come giustamente osservato dalla Commissione Tesseramenti, non può certo dirsi che l’art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d’altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui “il tesseramento decorre dall’autorizzazione” (del Presidente federale) i soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero “calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera”, i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Non è altresì possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori “provenienti” e calciatori “provenuti” da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell’ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale. Del resto non a caso, osserva avvedutamente la Commissione Tesseramenti, la vigenza temporale dell’autorizzazione del Presidente federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 5 ottobre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento. In conclusione, merita conferma la decisione contestata, nella quale è stato affermato il principio di diritto che per il tessaramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra “provenienti” e “provenuti”, la Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell’autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione. Le suddette rassegnate conclusioni (doverosa autorizzazione federale e decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione) sono ulteriormente corroborate dalla disciplina procedurale sancita, per la stagione sportiva 2002/2003, nel Com. Uff. n. 32/A del 14 maggio 2002, con particolare riguardo al punto n. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando le tesi dell’appellante non persuasive, la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal CUS Viterbo di Viterbo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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