FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it – 16 – APPELLO DELL’A.S. LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE AL CALCIATORE LEVANTO DARIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 203/C del 26.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it - 16 - APPELLO DELL’A.S. LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE AL CALCIATORE LEVANTO DARIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 203/C del 26.3.2003) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C squalificava per cinque gare effettive il calciatore Levanto Dario, tesserato per l’A.S. Latina, avendo questi, nel corso della gara U.S. Gladiator/A.S. Latina del 9.3.2003, reagito violentemente ad un fallo subito ad opera di un avversario colpendolo con una manata al volto e, prima di lasciare il campo perché espulso, ed essendo tornato indietro e colpito con una testata al volto un avversario (Com. Uff. n. 183/C dell’11 marzo 2003). La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo presentato dall’A.S. Latina s.r.l. sulla base di quanto chiaramente emerso dalla relazione arbitrale (Com. Uff. n. 203/C del 26 marzo 2003). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Latina s.r.l. addebitando i fatti comunque commessi dal proprio calciatore Levanto Dario ad una situazione di intimidazione e provocazione da parte dei calciatori e dei dirigenti della U.S. Gladiator. Chiedeva pertanto la riduzione a quattro giornate della squalifica inflitta. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Latina di Latina ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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