FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELLA POL. G. CAROTENUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL QUADRELLE/G. CAROTENUTO DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELLA POL. G. CAROTENUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL QUADRELLE/G. CAROTENUTO DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003) In data 7.2.2003 la Pol. G. Carotenuto preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 relativo alla gara Real Quadrelle/Pol. G. Carotenuto del 22.12.2002. La Commissione Disciplinare aveva infatti rigettato il reclamo proposto dalla predetta Società relativa all’impiego che assumeva irregolare del calciatore De Lucia Antonio da parte della squadra avversaria. Richiedeva anche copia di tutti gli atti ufficiali del procedimento. Al preannunciato reclamo non ne seguiva tuttavia la presentazione dei motivi che a norma dell’art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva devono essere inviati entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è ricevuto copia degli atti richiesti. Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l’appello come sopra proposto dalla Pol. G. Carotenuto di Mugnano del Cardinale (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.
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