FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’A.C. SANGENNARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGENNARESE/REAL QUADRELLE DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it -
4 - APPELLO DELL’A.C. SANGENNARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGENNARESE/REAL QUADRELLE DEL 15.12.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)
L’A.C. Sangennarese ha preannunciato reclamo alla C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 63 del 6 febbraio 2003, relativa alla gara Sangennarese/Quadrelle del 15.12.2002, del Campionato di Promozione. Richieste ed ottenute le copie degli atti ufficiali del procedimento, la ricorrente non ha provveduto all’invio dei motivi come previsto dall’art. 33 n. 2 C.G.S. con conseguente inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l’appello come sopra proposto dall’A.C. Sangennarese di San Gennaro Vesuviano (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.
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