FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/04/2003 n. 1,2,3 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELLA S.S. AEQUA CALCIO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003) 2 – APPELLO DEL A.F.Q. PORZIO NUNZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003) 3 – APPELLO DELL’ARBITRO EFFETTIVO CINQUE PIERLUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 16/04/2003 n. 1,2,3 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELLA S.S. AEQUA CALCIO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003) 2 - APPELLO DEL A.F.Q. PORZIO NUNZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003) 3 - APPELLO DELL’ARBITRO EFFETTIVO CINQUE PIERLUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003) Il Procuratore Federale con atto del 13 settembre 2002 deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania i Sigg. Pietro Fabozzi e Pierluigi Cinque, arbitri effettivi, il Sig. Nunzio Porzio e la S.S. Aequa Calcio. In fatto, si premette che l’A.E. Sig. Pierluigi Cinque della Sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, in data 5 maggio 2001, chiamava sul telefono cellulare il Sig. Pietro Fabozzi, altro arbitro effettivo, chiedendogli un incontro per parlargli della gara Alba Ercolanese/Aequa del 27 maggio successivo, essendo venuto a conoscenza che il Sig. Fabozzi era stato designato a dirigere tale gara, decisiva per la promozione alla categoria superiore. Il Sig. Fabozzi informava tempestivamente della telefonata il proprio O.T. e questi a sua volta il Presidente del Comitato Regionale, che disposero la sostituzione del Sig. Fabozzi come direttore di gara per il predetto incontro, pur tenendo riservata la nuova designazione. Peraltro, in data 7 giugno 2001, giungeva alla Presidenza dell’A.I.A. una lettera anonima che accennava ad un insabbiamento del tentativo di illecito perpetrato per favorire la S.S. Aequa. A seguito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, al quale venivano fatti pervenire elementi degli accertamenti effettuati dalla Procura arbitrale, il Procuratore Federale, come si è già anticipato, deferiva tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 6 febbraio 2003, n. 63, respinte le eccezioni in rito sollevate dagli incolpati, irrogava alla S.S. Aequa Calcio, a titolo di responsabilità presunta, quale beneficiaria del tentativo di illecito, la penalizzazione in classifica di punti quattro, al Sig. Cinque Pierluigi, autore del tentativo di illecito, la inibizione per anni quattro, al Sig. Pietro Fabozzi, ritenuto responsabile della sola tardiva denunzia di altro fatto antiregolamentare commesso dal Sig. Cinque in occasione della diversa gara Aequa/Agerola (che gli aveva chiesto di non menzionare nel referto l’ammonizione inflitta ad un calciatore della S.S. Aequa), la inibizione per mesi 1, al Sig. Nunzio Porzio, infine, riconosciuto autore della lettera anonima la inibizione per anni uno. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto separati appelli la S.S. Aequa Calcio, il Sig. Nunzio Porzio e il Sig. Pierluigi Cinque. Gli appelli, che possono essere riuniti ai fini di un’unica decisione, stante la manifesta connessione, devono essere accolti. È fondata, invero, l’eccezione sollevata dalla S.S. Aequa nel corso del giudizio di primo grado e respinta dalla Commissione Disciplinare, che la predetta società ripropone in appello, relativa alla violazione dell’art. 27, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale: “Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale”. La Commissione Disciplinare ha respinto l’eccezione sul rilievo che i fatti relativi al presente giudizio si sono verificati due mesi prima dell’entrata in vigore di detta disposizione (il nuovo codice è entrato in vigore l’8 agosto 2001) e quindi non rientrano nell’ambito di operatività della disposizione ora riportata. La C.A.F. non condivide tali conclusioni della Commissione Disciplinare. L’art. 27, ultimo comma, in quanto norma procedurale, si applica a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore e, quindi, anche alla presente fattispecie a nulla rilevando la circostanza che i fatti a questa relativi si siano verificati prima della sua entrata in vigore. Le indagini relative al caso in esame, pertanto, non potevano essere condotte o continuate nella stagione 2002/2003 senza un provvedimento di proroga del Presidente Federale. Ciò comporta che la C.A.F., rilevato che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, deve accogliere l’appello e annullare la decisione impugnata. La tassa di reclamo va restituita agli appellanti. Per questi motivi la C.A.F. decidendo sui ricorsi proposti dall’arbitro effettivo Cinque Pierluigi, dall’A.F.Q. Porzio Nunzio e dalla S.S. Aequa Calcio di Vico Equense (Napoli), così decide: - accoglie i ricorsi, annulla la decisione della Commissione Disciplinare; - ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza; ordina restituirsi le tasse reclamo.
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