FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DELL’INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL DI JUDICA/INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DELL’INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL DI JUDICA/INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 12 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dall’Interclub Aidone Morgantina in merito all’impiego di quattro calciatori fuori quota da parte della A.S. Castel di Judica nella gara di campionato A.S. Castel di Judica/Interclub Aidone-Morgantina del 16.2.2003, respingeva il reclamo osservando che, nonostante l’indicazione nella lista dei quattro calciatori fuori quota, la A.S. Castel di Judica ne aveva utilizzato nel corso della gara soltanto tre. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l’Interclub Aidone-Morgantina. Nel ribadire la propria tesi, faceva presente che l’indicazione di quattro calciatori fuori quota nella distinta di gara era circostanza più che sufficiente per l’irrogazione della perdita della gara con il punteggio di 2-0, ciò prevedendo il Comunicato Ufficiale Unico del Comitato Regionale Sicilia del 12 giugno 2002. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla A.S. Castel di Judica la punizione sportiva della perdita della gara. Alla seduta del 23 aprile 2003, assenti rappresentanti della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello dell’Interclub Aidone-Morgantina, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. È orientamento pacifico di questa Commissione che il superamento dei limiti di partecipazione ad una gara di calciatori fuori quota dà luogo a violazione, come tale suscettibile di sanzione disciplinare, nei soli casi in cui la partecipazione sia effettiva; nei soli casi, cioè, nei quali una squadra utilizzi concretamente un numero di calciatori fuori quota superiore al consentito. In ogni altro caso la partecipazione alla gara è meramente passiva e poiché non dà luogo ad alterazione alcuna dello svolgimento della stessa non può essere oggetto di sanzione. A sostegno della propria tesi la società appellante ha invocato quanto stabilito dal Comitato Regionale Sicilia a proposito dell’impiego dei calciatori fuori quota, della sanzione in caso di inosservanza dei relativi limiti e dei criteri di compilazione della distinta di gara (Comunicato Unico in data 12 giugno 2002). Bisogna osservare, tuttavia, che le regole in esame vanno lette alla luce dei principi generali da sempre adottati in sede di Giustizia sportiva e da questa Commissione in particolare, nel senso (prima detto) che l’inosservanza della prescrizione di riportare in distinta il nominativo “di massimo tre calciatori nati prima dell’1.1.1972, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara”, non può comportare in alcun caso la perdita della partita se i calciatori stessi non sono stati effettivamente impiegati, in numero superiore al consentito, nel corso della gara. Alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi che l’A.S. Castel di Judica, benché abbia indicato nella distinta di gara quattro calciatori fuori quota, non può andare incontro a sanzione alcuna dal momento che ne ha concretamente impiegato, durante la gara, soltanto tre. Ne discende che l’appello proposto deve essere respinto ed, a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., la relativa tassa incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’Interclub Aidone- Morgantina di Aidone (Enna) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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