FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it – 13 – APPELLO DELLA S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PITTA SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 34 del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it - 13 - APPELLO DELLA S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PITTA SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 13.3.2003) Con delibera del 20 febbraio 2003 (C.U. n. 31) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna infliggeva, tra l’altro, al calciatore Pitta Sebastiano della S.S. Tavolara Calcio la squalifica fino al 30.6.2006 per atti di violenza e comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare adita con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 34) riduceva la squalifica fino al 28.2.2004. Avverso la predetta delibera proponeva reclamo innanzi a questa Commissione la S.S. Tavolara Calcio assumendo una diversa versione dei fatti contestati al calciatore. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la delibera impugnata risulta pubblicata in data 13 marzo 2003 (C.U. n. 34), i motivi del reclamo invece sono stati inviati solo in data 21 marzo 2003 allorché era ormai scaduto il termine di sette giorni stabilito dall’art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S. Per tardività, l’appello come sopra proposto dalla S.S. Tavolara Calcio di Olbia (Sassari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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