FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’A.S. TUFANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TUFANO CALCIO/NUOVA GUARCINO DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’A.S. TUFANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TUFANO CALCIO/NUOVA GUARCINO DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003) In seguito all’incontro di 3ª Categoria del Comitato Regionale Lazio A.S. Tufano/A.C. Nuova Guarcino, disputatosi il 16.2.2003, la società Tufano preannunciava reclamo, il 17.2.2003 a mezzo fax, al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Frosinone “...per irregolarità calciatore A.C. Nuova Guarcino”; a tale preannuncio faceva seguire in data 19.2.2003 reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio denunciando presunte irregolarità delle posizioni di tesseramento dei calciatori Fratarcangeli Ivan, Caparone Massimo, Scardella Gianni schierati dalla società Guarcino. La Commissione Disciplinare, Com. Uff. n. 57 del 6 marzo 2003, respingeva il reclamo in quanto i calciatori Fratarcangeli e Caparone risultavano essere regolarmente tesserati in favore della A.C. Nuova Guarcino; con riguardo allo Scardella la reclamante lamentava una sostituzione di persona non rilevata dall’arbitro, né provabile. Pertanto il reclamo veniva respinto e confermato di conseguenza il risultato di 1-2 acquisito sul campo. Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F. l’A.S. Tufano deducendo la non identità di persona tra il calciatore Scardella Gianni indicato in distinta con il n. 3 differenziandosi le date di nascita dello stesso. Tale presunta violazione regolamentare doveva essere oggetto di reclamo al Giudice Sportivo, come disposto dall’art. 12 n. 1 C.G.S. e non alla Commissione Disciplinare, come viceversa proposto dall’appellante. Ciò comporta l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare limitatamente a quanto deliberato per lo Scardella per cui ne consegue l’annullamento senza rinvio della citata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., in merito all’appello come sopra proposto dall’A.S. Tufano Calcio di Anagni (Frosinone), ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., annulla senza rinvio l’impugnata delibera limitatamente alla posizione del calciatore Scardella Gianni stante l’inammissibilità sul punto del reclamo proposto dalla A.S. Tufano Calcio alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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