FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELL’A.S.N. PUNTO ROSA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUNTO ROSA/ARISTON COLLEFERRO DEL 6.2.2003 NONCHÉ AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE E AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. CAPUTO MARCELLO E DELL’AMMENDA DI € 520,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 530 del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELL’A.S.N. PUNTO ROSA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUNTO ROSA/ARISTON COLLEFERRO DEL 6.2.2003 NONCHÉ AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE E AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. CAPUTO MARCELLO E DELL’AMMENDA DI € 520,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 530 del 13.3.2003) All’esito della gara Punto Rosa/Ariston Colleferro, disputata il 6.2.2003 nell’ambito del Campionato Calcio a Cinque Serie Juniores del Comitato Regionale Lazio, terminata con il punteggio di 5 a 3, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 526 del 13 febbraio 2003, decideva di: a) adottare a carico della società Punto Rosa Calcio a Cinque il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; b) escludere dal Campionato di competenza la società Punto Rosa Calcio a Cinque; c) inibire fino al 30.6.2003 il Dirigente accompagnatore della società Punto Rosa Calcio a Cinque Caputo Marcello; d) considerare, ai sensi dell’art. 53 commi 4 e 9 N.O.I.F., tutte le gare ancora da disputare da parte della società Punto Rosa Calcio a Cinque perdute con il punteggio di 0-2 in favore della squadra con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario; e) comminare alla società Punto Rosa Calcio a Cinque l’ammenda di Euro 520,00. Avverso tale decisione proponeva appello la società Punto Rosa Calcio a Cinque. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 530 del 13 marzo 2003, accoglieva il reclamo solo per la parte riguardante l’inibizione irrogata al dirigente accompagnatore Caputo Marcello, riducendola dal 30.6.2003 al 20.3.2003, respingendo il reclamo nel resto, confermando integralmente la decisione impugnata. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la società Punto Rosa Calcio a Cinque contestando l’operato del direttore di gara e la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. Rileva questa Commissione d’Appello che i motivi di cui al ricorso attengono esclusivamente al merito - non essendo ravvisabile la pretesa omissione e contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare che, invece, ha compiutamente rappresentato le ragioni a fondamento della decisione assunta - onde introducono un nuovo giudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall’art. 33 n. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S.N. Punto Rosa Calcio a Cinque di Torvajanica (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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