FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DEL F.C. REAL FONTANA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 20.11.2007 AI CALCIATORI DI RUZZA MASSIMO E GRIMALDI CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 54 del 27.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DEL F.C. REAL FONTANA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 20.11.2007 AI CALCIATORI DI RUZZA MASSIMO E GRIMALDI CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 27.2.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 54 del 27 febbraio 2003 respingeva il reclamo proposto dalla A.S. Real Fontana Liri avverso la squalifica, fino al 20.11.2007, dei suoi calciatori Di Ruzza Massimo e Grimaldi Cristiano, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone, per atti violenti nei confronti del direttore della gara Real Fontana Liri/Posta Fibreno del 21.11.2002. La Commissione Disciplinare rilevava che i due calciatori hanno colpito il direttore di gara, il Di Ruzza, con un pugno alla nuca e il Grimaldi, con un calcio alla coscia, come si evince dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni del predetto direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto davanti alla Commissione Disciplinare. L’A.S. Real Fontana Liri proponeva appello alla C.A.F., avverso tale decisione, sostenendo che le affermazioni del direttore di gara sono state dettate da “un marcato accanimento nei confronti dei tesserati” e non sono, quindi, conformi al vero; che il calcio alla coscia è stato, in realtà, dato dal calciatore della Real Fontana Liri, Pistilli Mario e chiedendo, comunque, la riduzione della sanzione. L’appello è infondato e non può essere accolto. La Commissione Disciplinare ha, correttamente sostenuto che le sanzioni sono state inflitte, sulla base del referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata attendibile e degna di fede e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di supplemento di rapporto. Nessun rilievo, ai fini che qui interessano, ha il fatto che l’arbitro abbia commesso un errore nel referto circa il nome del presidente del Real Fontana Liri, Zuffranieri. Per completezza, va precisato che il referto arbitrale è confermato dalle risultanze del certificato medico, relativo alle lesioni riportate dal direttore di gara. Queste conclusioni non sono inficiate dal fatto che il calciatore del Real Fontana Liri, Pistilli Mario (che, dalla distinta in atti, non risulta avere partecipato alla gara) ha dichiarato di essere stato lui a colpire l’arbitro con un calcio alla coscia, stante il valore di prova privilegiata del referto arbitrale e la tardività delle affermazioni autoaccusatorie, rese soltanto davanti alla Commissione Disciplinare. Le pene inflitte dalla Commissione Disciplinare sono adeguate alla notevole gravità della violenza posta in essere nei confronti del direttore di gara. Va, quindi, confermata la decisione della Commissione Disciplinare. Al rigetto del ricorso consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Real Fontana Liri di Fontana Liri (Frosinone) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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