FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELL’A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELL’A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque in relazione alla gara Forio Calcio a 5/Sinuessa del 5.4.2003 squalificava il campo di gioco dell’A.S. Forio Calcio a 5 per una giornata effettiva di gara per intemperanze e sputi dei propri tifosi nei confronti dell’arbitro della gara ed avendolo uno dei sostenitori colpito con un calcio (C.U. n. 358 del 9 aprile 2003). La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il ricorso proposto dalla società essendo le circostanze rappresentate del tutto credibili e dettagliatamente descritte nel rapporto arbitrale a cui l’art. 31 lett. d1) C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata. Reclamava a questa Commissione d’Appello Federale l’A.S. Forio Calcio a 5 sostenendo l’omissione, da parte della Commissione Disciplinare, nel motivare sulle eccezioni dedotte che si fondavano, sostanzialmente, sulla non attendibilità di quanto dichiarato dall’arbitro; chiedeva, comunque, in via subordinata la conversione della sanzione inflitta in una meno afflittiva. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla A.S. Forio Calcio a 5 di Forio (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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