FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DELL’A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIG SPORT S. GREGORIO/FORIO DEL 12.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DELL’A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIG SPORT S. GREGORIO/FORIO DEL 12.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il reclamo proposto dal Forio Calcio a 5 avverso l’esito dell’incontro Big Sport S. Gregorio Papa/Forio del 12.4.2003 e che chiedeva venisse comminata, in danno della Big Sport S. Gregorio Papa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ex art. 12 C.G.S., non riconoscendo, in base al rapporto arbitrale, gravissime le intimidazioni e minacce portate da un calciatore della squadra ospite a tal punto da pregiudicare in maniera determinante il rendimento della società Forio per il prosieguo della gara (C.U. n. 366 del 15 aprile 2003). La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque (C.U. n. 377 del 18 aprile 2003) dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla A.S. Forio Calcio a 5 poiché la società reclamante non aveva dimostrato, così come prevede il Com. Uff. n. 124/A della F.I.G.C. di aver proposto il suindicato reclamo entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento impugnato. Si opponeva a questa Commissione d’Appello Federale l’A.S. Forio Calcio a 5 sostenendo come il reclamo fosse stato inviato, entro il termine previsto, alla Commissione Disciplinare a mezzo fax; e poiché la società controparte (Pol. Big Sport S. Gregorio Papa) non ha fornito alcun recapito fax né appariva inserito tale recapito sull’annuario calcistico, la società reclamante aveva inviato alla società interessata il reclamo a mezzo raccomandata, inviata comunque entro l’orario previsto. L’appello è infondato e va pertanto respinto. Con il Com. Uff. n. 124/A del 10 febbraio 2003 è stato disposto, in relazione alle gare delle ultime quattro giornate della stagione regolare, l’applicazione della procedura d’urgenza, per i reclami avanti la Commissione Disciplinare, con conseguente applicazione dei termini di cui all’art. 32 comma 8 C.G.S.. Tale norma prevede che il reclamo alla Commissione Disciplinare deve essere proposto “entro le ore 12,00 del giorno seguente a quello a cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione; contestualmente deve essere avvisata l’eventuale controparte”. Agli atti è dimostrato che la Forio Calcio a 5 ha inviato a mezzo raccomandata l’avviso alla controparte in data 16.4.2003; ma non è stato dimostrato che tale adempimento sia stato effettuato entro l’orario previsto, neppure con un mezzo alternativo alla raccomandata semplice, quali il fax, e-mail oppure con un telegramma, mezzi che avrebbero potuto dare incontestabilmente, la certezza dell’orario della spedizione: ciò che, non essendo stato fatto dalla reclamante, non è possibile riscontrare negli atti. Pertanto la Forio Calcio a 5 non ha provato di aver rispettato la disposizione di cui all’art. 32 comma 8 C.G.S.. Giustamente, quindi, la Commissione Disciplinare aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame stante la mancata applicazione di quanto disposto del citato art. 32 comma 8 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Forio Calcio a 5 di Forio (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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