FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it – 13 – APPELLO DELL’A.S. CRETONE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CRETONE 2000/DOPOLAVORO FERROVIARIO DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 60 del 20.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it - 13 - APPELLO DELL’A.S. CRETONE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CRETONE 2000/DOPOLAVORO FERROVIARIO DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 60 del 20.3.2003) Con reclamo del 3.3.2003 la società Dopolavoro Ferroviario ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio contestando, in relazione alla gara disputata in data 23.2.2003 con l’A.S. Cretone 2000, la regolarità della posizione del calciatore Cesare De Dominicis, che aveva preso parte alla suddetta gara nonostante, a dire della reclamante, non tesserato per la citata società. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 60 del 20 marzo 2003 l’adita Commissione Disciplinare, rilevato che il calciatore De Dominicis risulta effettivamente tesserato dal 7.10.1999 con la società Nuova A.S. Castelchiodato, ha accolto il proposto reclamo, infliggendo all’A.S. Cretone 2000 la punizione sportiva alla perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre all’ammenda di e 1.000,00; al dirigente accompagnatore Umberto De Angelis l’inibizione sino al 3.4.2003; al calciatore De Dominicis la squalifica per una giornata di gara. Con atto del 25.3.2003 l’A.S. Cretone 2000 ha appellato tale decisione, chiedendone l’annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sostenendo come il calciatore De Dominicis sarebbe stato trasferito, con lista di trasferimento del 19.9.2002, dalla Nuova A.S. Castelchiodato ad essa appellante; che con comunicazione del 23.10.2002 l’Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio le aveva comunicato l’irregolarità della suddetta lista di trasferimento per mancata indicazione del titolo dello stesso; che più volte aveva sollecitato, senza esito, la Nuova A.S. Castelchiodato a precisare il titolo del trasferimento del calciatore De Dominicis, tuttavia senza esito; che dunque, stante la buona fede di essa appellante, il trasferimento del calciatore in questione sarebbe da considerarsi regolare. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia sprovvisto di qualsiasi elemento di fondatezza. Risulta infatti con tutta evidenza dagli atti del giudizio che quella che l’appellante definisce genericamente “lettera” dell’Ufficio Tesseramenti (datata 23.10.2002) sia in realtà una formale comunicazione di annullamento della lista di trasferimento del calciatore De Dominicis dalla Nuova A.S. Castelchiodato all’A.S. Cretone 2000, per irregolarità della stessa, stante la mancata indicazione del titolo del trasferimento. Ove avesse inteso contestare tale provvedimento, l’appellante avrebbe dovuto proporre avverso lo stesso reclamo, a norma dell’art. 100, comma 5, N.O.I.F., alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. come peraltro espressamente indicato ed evidenziato nella citata comunicazione del 23.10.2002. In mancanza di tale reclamo, quindi, ed in conseguenza del definitivo annullamento della lista di trasferimento citata, il calciatore De Dominicis deve considerarsi, a tutti gli effetti regolamentari, tuttora tesserato per la Nuova A.S. Castelchiodato, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare; da ciò discende, evidentemente, l’irregolarità della posizione dello stesso nella gara de qua. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Cretone 2000 di Palombara Sabina (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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