FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 18 e sul sito web: www.figc.it – 18 – APPELLO DELLA VALDICHIANA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDICHIANA/VIRTUS DELL’8.2.2003 E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 36 del 20.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 18 e sul sito web: www.figc.it - 18 - APPELLO DELLA VALDICHIANA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDICHIANA/VIRTUS DELL’8.2.2003 E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 20.3.2003) La società Valdichiana Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 20 marzo 2003, relativa alla gara Valdichiana/Virtus dell’8.2.2003 del Campionato Juniores Provinciale. Il ricorso, peraltro, risulta spedito in data 2 aprile 2003 e poiché erroneamente è stato fatto riferimento al comunicato n. 33 del 26 marzo 2003 del Comitato Provinciale di Siena che recepiva quello della Commissione Disciplinare del 20 marzo (dalla cui pubblicazione decorrono i termini per ricorrere), deve essere ritenuto intempestivo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dalla Valdichiana Calcio di Montepulciano Stazione (Siena) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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