FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’U.S. MARINEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINEO/ MONTELEPRE DEL 16.4.2003 ED ALLE SANZIONI DI: PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NEL CAMPIONATO IN CORSO; SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.12.2003; PERDITA GARA MARINEO/MONTELEPRE PER 0-2; ED ULTERIORI SANZIONI NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI E CALCIATORI DIVERSI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’U.S. MARINEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINEO/ MONTELEPRE DEL 16.4.2003 ED ALLE SANZIONI DI: PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NEL CAMPIONATO IN CORSO; SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.12.2003; PERDITA GARA MARINEO/MONTELEPRE PER 0-2; ED ULTERIORI SANZIONI NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI E CALCIATORI DIVERSI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003) La U.S. Marineo ha proposto appello alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Com. Uff. n. 44 del 12 marzo 2003, con la quale, tra l’altro, sono state confermate la penalizzazione della società di nove punti, da scontare nel campionato di competenza in corso; la squalifica del campo a tutto il 31.12.2003 e ogni altro provvedimento a carico di tesserati, tutte sanzioni inflitte per comportamenti violenti nei confronti del direttore della gara Marineo/Montelepre del 16.2.2003. L’appello è inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto si tratta di ricorso avverso una decisione di secondo grado che non prospetta nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli esaminati dai primi giudici. Dall’inammissibilità consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’U. S. Marineo di Marineo (Palermo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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