FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELL’A.C. AMIATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMIATA/MONTIERI DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 36 del 20.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELL’A.C. AMIATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMIATA/MONTIERI DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 20.3.2003) Con reclamo tempestivamente inoltrato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, l’A.C. Montieri chiedeva l’assegnazione della vittoria nella gara Amiata/Montieri del 23.2.2003, poiché alla stessa aveva partecipato il calciatore dell’Amiata Andrea Di Giuseppe, il quale non ne aveva titolo.Infatti il calciatore in questione, essendo stato espulso nel corso della gara Amiata/Orbetello del 9.2.2003 e quindi automaticamente squalificato per una giornata, non aveva scontato la squalifica perché impiegato anche nella gara Maglianese/Amiata del 16.2.2003. La Commissione Disciplinare, rilevato che nel referto arbitrale della gara Amiata/Orbetello il Di Giuseppe, malgrado testimonianze e notizie giornalistiche in tal senso, non risultava tra i calciatori espulsi, chiedeva chiarimenti in proposito al Direttore di gara. Questi inviava un supplemento di rapporto in cui precisava di aver erroneamente riportato il nominativo del Di Giuseppe tra gli ammoniti anziché tra gli espulsi e confermava l’espulsione diretta del calciatore. In base a tali chiarimenti la Commissione Disciplinare, con delibera del 14.3.2003, accoglieva il reclamo infliggendo alla Soc. Amiata la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2. Irrogava inoltre una giornata di squalifica al Di Giuseppe, l’inibizione sino al 14 aprile 2003 al dirigente accompagnatore ufficiale Tondi Lorenzino e l’ammenda di euro 104,00 alla Società. Contro tale delibera ha proposto opposizione l’A.C. Amiata, chiedendo in via istruttoria la convocazione dell’arbitro della gara Amiata/Orbetello, nel merito l’annullamento della sanzione sportiva di perdita della gara Amiata/Montieri, ed inoltre l’annullamento e la conseguente ripetizione della gara Amiata/Orbetello, poiché viziata da una errata decisione arbitrale. A sostegno del gravame la ricorrente espone che nel corso della gara Amiata/Orbetello, il Di Giuseppe era stato espulso senza motivo dall’arbitro. Questi, al termine della gara, aveva confidato al calciatore ed all’accompagnatore ufficiale Tondi di aver proceduto erroneamente all’espulsione del Di Giuseppe, che doveva ritenersi semplicemente ammonito, ed aveva successivamente dichiarato al Presidente dell’Amiata di aver rimediato all’errore segnalando nel rapporto la sola ammonizione. Poiché il C.U. del 13.2.2003 non riportava alcun provvedimento disciplinare a carico del Di Giuseppe, la ricorrente aveva ritenuto “conclusa la vicenda” senza provvedimenti disciplinari a carico del calciatore, che era stato utilizzato nelle gare successive contro la Maglianese ed il Montieri. La Commissione ritiene che il ricorso debba essere respinto. La questione da risolvere riguarda l’applicazione al caso in esame dell’art. 41 comma 2 C.G.S. che prevede la squalifica automatica del calciatore espulso nel corso di una gara ufficiale. La risposta, ad avviso della Commissione, non può non essere affermativa, risultando dal supplemento di rapporto ed anche dalla narrativa del ricorso che il Di Giuseppe venne espulso dall’arbitro durante la gara Amiata/Orbetello e doveva quindi ritenersi automaticamente squalificato per una giornata, anche in assenza di declaratoria del Giudice Sportivo. Nessuna rilevanza può assumere, di fronte alla dichiarazione resa dall’arbitro alla Commissione Disciplinare, la diversa ricostruzione dei fatti operata dall’appellante sulla base di presunte confidenze del direttore di gara. Per le stesse ragioni deve essere respinta l’istanza di audizione dell’arbitro a chiarimenti. Non vi è luogo a provvedere in questa sede sulla domanda di annullamento della gara Amiata/Orbetello, trattandosi di materia del tutto estranea al presente procedimento. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Amiata di Abbadia S. Salvatore (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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