FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIAZZA ARMERINA/VALGUARNERA DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 20.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIAZZA ARMERINA/VALGUARNERA DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 20.3.2003) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 19-20 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla Polisportiva Valguarnera in merito all’irregolarità della posizione del calciatore Mario Enzo, della soc. Piazza Armerina, nella gara Piazza Armerina/Valguarnera del 16.2.2003, rigettava il reclamo osservando che l’esclusione dal campionato di una società produce effetti (per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari di squalifica) successivamente alla declaratoria di esclusione. Poiché il Marino non aveva preso parte alla gara della sua società con squadra esclusa dal campionato in epoca precedente all’esclusione (gara del 17.11.2002; provvedimento di esclusione - della soc. Caltagirone - reso pubblico con il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002) poteva dirsi che lo stesso Marino il 17.11.2002 aveva legittimamente scontato una giornata di squalifica. La posizione del calciatore era dunque regolare, e ciò anche se il 17.11.2002 la gara Piazza Armerina/Caltagirone non si era disputata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone. Avverso tale decisione proponeva appello la Polisportiva Valguarnera che non richiamava l’attenzione sull’esclusione dal campionato della soc. Caltagirone (e dunque sulla nota questione se dovesse considerarsi scontata validamente la squalifica in caso di mancata partecipazione a gara non più valida agli effetti della classifica per esclusione di una società dal campionato). Poneva in rilievo il fatto, invece, che la gara Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002 non si era giocata per la mancata presentazione della soc.Caltagirone e dunque che il Marino non poteva aver scontato una giornata di squalifica (la quarta delle cinque inflittegli) in relazione ad incontro concretamente non disputatosi. L’appello della Polisportiva Valguarnera, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Bisogna premettere che nel caso in esame non è la controversa questione della mancata partecipazione a gara poi dichiarata non valida ai fini della classifica per l’esclusione dal campionato di una società che va esaminata, dal momento che la stessa, peraltro risolta dalla Commissione Disciplinare sulla base della data della gara rispetto alla data dell’esclusione dal campionato della società, non è stata sollevata dalla società appellante. La Polisportiva Valguarnera ha posto il problema della validità o meno ai fini delle sanzioni disciplinari delle gare non effettivamente giocate, rilevando che il calciatore della soc. Piazza Armerina non può aver scontato una giornata di squalifica non prendendo parte ad incontro che in via di fatto non si è disputato. La tesi della società appellante muove da premesse di fatto ineccepibili, ma non può essere accolta. Non può esserlo per via delle condizioni cui l’art. 17, comma 4, C.G.S. subordina la validità dell’esecuzione delle sanzioni, e cioè, per quel che qui interessa, il conseguimento da parte della gara di un risultato valido agli effetti della classifica. È ben vero, a questo proposito, che la soc. Caltagirone non si è presentata all’incontro, ma tale circostanza non si è tradotta in un nulla di fatto per la classifica, ma (al pari, ad esempio, dell’impiego di un calciatore in posizione irregolare) nell’assegnazione della vittoria alla soc. Piazza Armerina e del conseguente punteggio in classifica. Così stando le cose deve affermarsi che l’incontro Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002, benché non disputatosi, ha comunque dato luogo ad un risultato valido ai fini della classifica e che il Marino ha scontato una giornata di squalifica anche il 17.11.2002, nonostante la sua squadra di appartenenza non abbia concretamente giocato la partita con la soc. Caltagirone per non essersi, questa, presentata all’incontro. Ne consegue, come già anticipato, il rigetto dell’appello proposto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Valguarnera di Valguarnera (Enna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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